L'art. 2 commi 2-3 Decreto Interministeriale 28/11/2014 recita:
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza
riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
Voi come intendete la parte in grassetto? Applicate l'esenzione per i terreni posseduti anche se non coltivati direttamente (a parte il caso dell'art. 3 che è chiaro), quindi nel caso di terreno posseduto ma non coltivato da nessuno va considerato esente?
