Premesso che non esistono più i permessi di cui all'art. 19 del CCNL 06.07.1995, i permessi di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 21.05.2018 dal punto di vista retributivo valgono come la presenza in servizio, con la sola eccezione delle indennità che presuppongono lo svolgimento di servizio effettivo.