da Samuele77 » 18/12/2019, 15:16
La clausola di riferimento è l'art. 16, comma 7, del CCNL 21.05.2018:
L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.