Il regolamento di un comune prevede
Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 6,00 (sei/00), con
riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del
tributo.
Già è strano che viene previsto l'importo minimo per gli accertamenti e non per l'ordinario. Stante che la legge 147/2013 ha abrogato il limite minimo dei 30 euro per gli accertamenti, può essere questo portato a 6 euro quindi sotto i 12?
Grazie