Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda mafalda rossi » 07/11/2019, 10:16

Chiedo un vostro contributo in merito al seguente caso:
Accertamento IMU: un contribuente rileva che il comune ha utilizzato per calcolare la maggiore IMU dovuta su un fabbricato, il valore della rendita decorrente dal 01/12/2014, applicandola per 12 mesi.
Dalla visura storica dell'immobile nella colonna dati derivanti da, è riportato: VARIAZIONE del 01/12/2012 protocollo xxxxxx in atti dal 04/12/2014 G.A.F. classamento incoerente.

Ora è corretto rettificare l'atto, attribuendogli per 11 mesi la rendita più bassa e per 1 solo mese quella più alta?
grazie
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda AsproMonte » 07/11/2019, 11:22

Dipende da quando è stata notificata al contribuente quella rendita, data che potrebbe essere diversa da quella indicata con la dicitura "in atti dal ...", bisogna prima di tutto capire se quella "variazione" è stata presentata dal contribuente o dal Catasto nel lontano 2012 ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda mafalda rossi » 07/11/2019, 13:06

A mente, ricordo che la cassazione con l'ordinanza n. 3039/2019 ha evidenziato il diverso trattamento a seconda se la data di «messa in atti» della rendita sia precedente o successiva al 1° gennaio 2000.
Precisando altresì che nel caso in cui un fabbricato subisse una modificazione della rendita catastale, per cause non dovute a modificazioni della consistenza o della destinazione dello stesso, l'efficacia della nuova rendita è disciplinata dall'articolo 74 della legge 342/2000, il quale distingue a seconda che la rendita catastale sia stata messa in atti, vale a dire inserita nelle risultanze catastali, prima del 1° gennaio 2000 o da tale data. Diversamente qualora la rendita fosse successiva a tale data la regola per le rendite messe in atti dal 1° gennaio 2000 è che l'efficacia è solo dalla sua rituale notificazione da parte dell'agenzia delle entrate.
A cosa ti riferisci con il 2012?
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda lucio guerra » 07/11/2019, 15:24

http://comune.sanmartinoinrio.re.it/wp- ... ta_453.pdf

CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia

OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali

Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi

L’efficacia temporale delle variazioni catastali

Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.

Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda mafalda rossi » 14/01/2020, 19:27

lucio guerra ha scritto:http://comune.sanmartinoinrio.re.it/wp-content/uploads/2011/05/rendita_453.pdf

CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia

OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali

Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi

L’efficacia temporale delle variazioni catastali

Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.

Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.


Lucio, mi aggancio a quanto su esposto, per chiederti la rettifica in autotutela del reddito dominicale effettuata dall'UTE a seguito dei dati trasmessi dall'AGEA, ha valenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla messa in atti?
In visura storica , a far data dal 12/12/2016 trovo variato il RD in aumento e nelle annotazioni è riportato testualmente " di stadio: Variazione colturale eseguita ai sensi del Dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni (anno 2014) - Porzione AA: Classamento per parificazione con la qualita` 17 - ORTO, Classe 02; di immobile: variata di qualita' e classe e rideterminazione redditi a seguito di istanza di autotutela presentata per variazioni effettuate ai sensi del d. l. n. 262 del 3/10/2006 - v. q. su dichiarazione di parte".
Invece per comprendere se l'UTE ha annullato in autotutela, a seguito di reclamo effettuato dalla parte, il Reddito dominicale, attribuito, in assenza di DOCFA (impossibilitati attualmente a leggerli) se trovo riproposta la rendita che il terreno riportava in precedenza posso ritenere questa Nelle annotazioni trovo la dicitura "di stadio: variata di qualita' e classe e rideterminazione redditi a seguito di istanza di autotutela presentata per variazioni effettuate ai sensi del d. l. n. 262 del 3/10/2006 - v. q. su dichiarazione di parte; di immobile: variata di qualita' e classe e rideterminazione redditi a seguito di istanza di autotutela presentata per variazioni effettuate ai sensi del d. l. n. 262 del 3/10/2006 - v. q. su dichiarazione di parte"
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda alfalimapapa » 08/11/2020, 19:30

Nei casi invece di Nuovo Accatastamento tardivo nel senso che non parliamo di variazione ma di prima iscrizione
- nel docfa viene dichiarato che l'immobile è stato realizzato in precedenza
- nel docfa viene dichiarato che ha perso i requisiti di ruralità in precedenza
- a mezzo ufficio tecnico si scopre che era già esistente
- a mezzo foto aeree (google, geoportale cartografico, etc) si scopre che era già esistente

si può applicare la rendita retroattivamente?

e per le variazioni a corredo di sanatoria edilizia?

la casistica è veramente vasta e capire quando si può o non si può agire in maniera retroattiva diventa complicato

grazie a chi vorrà continuare a fornire un contributo sul tema
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda Unborn » 09/11/2020, 11:28

Diciamo che nei casi dove riesci a dimostrare, con foto od altra documentazione, che l'immobile era già esistente nell'anno oggetto di accertamento, a mio avviso si può inserirlo retroattivamente e quindi imputare l'imposta anche per quell'anno.
Unborn
 
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Re: Efficacia rendita catastale ai fini accertamento IMU

Messaggioda alfalimapapa » 09/11/2020, 11:37

Unborn ha scritto:Diciamo che nei casi dove riesci a dimostrare, con foto od altra documentazione, che l'immobile era già esistente nell'anno oggetto di accertamento, a mio avviso si può inserirlo retroattivamente e quindi imputare l'imposta anche per quell'anno.



innanzi tutto grazie per l'intervento
in linea teorica sono d'accordo con te ma a questo punto utilizzando quali riferimenti normativi viste le sentenze che dicono tutto e il contrario di tutto?
alfalimapapa
 
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