Art. 2 comma 3 Deliberazione ARERA n. 444/2019
Le disposizioni stabilite dal presente provvedimento, che operano in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2020, si applicano:
a) dal 1° aprile 2020, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
b) dal 1° gennaio 2021 per:
i) i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli
servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade,
ivi compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia, che
servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse,
con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti;
ii)
i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti che
servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse,
con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti.Noi comuni siamo gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con utenti quindi propendo per un adempimento che non riguarda i comuni sotto i 5mila abitanti
