ullifa ha scritto:a memoria. Per creare fpv nel 2020 sino al 31/12/19 puoi fare determina, dopo Gc con parere revisore.
Scusate, se stiamo parlando di una variazione ex art. 175 comma 5 bis lett. e), PRIMA del riaccertamento ordinario, in esercizio provvisorio 2020, per trasferire fondi di entrate vincolate accertate e incassate nel 2019, ma a fronte delle quali l'obbligazione giuridica passiva diventerà esigibile nel 2020, non ci troviamo nella fattispecie della variazione n° 20 (NUMERO VENTI) dello schema dell'IFEL che qui allego e quindi parere del revisore non necessario?
Vedere n° 20:
https://www.fondazioneifel.it/documenti ... 6f52addd04Io ho capito che se si è in provvisorio si applica la parte sottolineata dell'ultima parte del punto 9.1 dell'allegato 4/2:
Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.
Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa , è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.All'inizio parla di riaccertamento ordinario, poi si concentra sul riaccertamento parziale e poi sul riaccertamento (non precisato quale, sembrerebbe continuare il discorso del parziale) in esercizio provvisorio. In caso di determinazione del responsabile è necessario espressamente il parere del revisore, nel caso che si effettui la variazione in provvisorio, parla di delibera di Giunta senza esplicitare la necessità del parere del revisore. Il che coinciderebbe con l'impostazione del punto 20 dello schemino dell'IFEL... (che io leggo valido sia per il riaccertamento ordinario, sia per il parziale fatto dalla Giunta).
O no? Opinioni?
Grazie.