da an.bal » 22/02/2020, 14:29
art. 74 comma 1 TUIR
Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (leggi IRES).
l'elenco ritengo sia da considerare tassativo, ma i comuni sono dentro.