SOLVECOAGULA ha scritto:RMonti ha scritto:Diversamente, in caso di esercizio provvisorio, sempre il principio contabile demanda la competenza alla Giunta:
Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.
In questo caso, secondo quanto affermato dalla Commissione Arconet nella seduta del 24 maggio 2017 (punto n. 4), non necessita acquisire il parere del revisore:
In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).
Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di previsione esprime il proprio parere su “tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione…..”, tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.
Prezioso questo ultimo passaggio...
Diciamo che sono un po' sorpreso dal fatto che un atto che di regola sarebbe di competenza del Responsabile del servizio finanziario CON il parere del revisore, e che per il fatto che si è in provvisorio è passato alla competenza della Giunta, sia esentato dal parere del revisore.
Mi spiego: è il fatto che è un riaccertamento (seppur parziale) a giustificare la necessità del parere del revisore. Pertanto il rafforzamento del passaggio all'organo competente della Giunta in caso della situazione particolare dell'esercizio provvisorio, non dovrebbe a mio avviso esimere dal parere del revisore, poichè la ragione per cui è necessario il parere, ovvero che sia un riaccertamento, permane nonostante il passaggio alla regia della Giunta.
Ovvero che si vada in Giunta è un'eccezione che però secondo me non dovrebbe esimere dal parere del revisore che si lega invece al fatto che si tratta di un riaccertamento.
Secondo me questo aspetto gli è sfuggito.
MA

: benvenga il passaggio di Arconet che mi hai dato, perchè guarda caso è stata appena approvata
la scorsa settimana, dandole regolarità contabile, una delibera di giunta di riaccertamento parziale in provvisorio, senza aver acquisito il parere del revisore (sinceramente, mi sono scordato)... Secondo me qualquadra non cosa, ma se lo dice Arconet...
Ne prendo atto più che volentieri.
Pertanto: GRAZIE.