tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda mannie » 27/02/2020, 17:05

per il bilancio 2020 il tetto di spesa informatica art 1 comma 515 L. 208-2015 è sempre quello del 2019?
grazie :oops:
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda RMonti » 08/03/2020, 22:57

Se non ricordo male la norma era riferita al triennio 2016-2018.
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 17/03/2020, 10:44

Il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2020/2022 deve essere ancora fatto alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 12472019 e dalla disapplicazione delle limitazioni di spesa? Anche per le spese informatiche quindi non vige più il limite?
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda ROMEO14 » 17/03/2020, 11:10

Scusate, sta venendo giù il mondo e verrà giu' dappertutto e vi fare queste stupide domande?
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda ROMEO14 » 17/03/2020, 11:27

Mi vien da pensare che i burocrati veri alla fine siamo noi.
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda AsproMonte » 17/03/2020, 11:35

Ma esiste ancora quel piano tra l'altro? :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda ullifa » 17/03/2020, 15:23

penso che il dubbio sia legittimo..ricorda "se non sta scritto da qualche parte" la corte dei conti fra qualche anno è capace di censurare delle decisioni prese sotto la spinta dell'emergenza.

cmq detto, per come ho interpretato questo il limite dal 2020 è venuto meno per gli enti locali.

finanziaria 2020 art. 1
comma 610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli
enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022
un risparmio di spesa
annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda mannie » 17/03/2020, 17:49

scusa ma non dice
610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

per cui per noi rimane il vecchio tetto?
grazie :oops:
mannie
 
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Re: tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015

Messaggioda RMonti » 17/03/2020, 21:30

Concordo con Ulifa.

Dal 2020 non esiste più nessun limite per regioni e enti locali.

Al limite sussiste l'obbligo di cui al comma 512 della legge 208/2015 ossia:

"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali ...

Se fosse rimasto in vigore il "vecchio limite", a parere mio, secondo il detto "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", il comma 610 non si sarebbe dovuto limitare a stabilire:

"con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali ..."
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