Piano triennale opere pubbliche importo

Piano triennale opere pubbliche importo

Messaggioda Ragioneria 11 » 27/02/2020, 11:12

Buongiorno
Qual'e il limite dell'importo dei lavori pubblici da inserire nel piano?
Sempre 100.000,00 euro?
L'IVA è inclusa o esclusa dal calcolo?
Grazie a tutti
Ragioneria 11
 
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Re: Piano triennale opere pubbliche importo

Messaggioda Robertsardinia » 27/02/2020, 11:43

Si iva esclusa
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Re: Piano triennale opere pubbliche importo

Messaggioda Ragioneria 11 » 27/02/2020, 13:41

Quindi sempre euro 100mila

quote="Robertsardinia"]Si iva esclusa[/quote]
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Re: Piano triennale opere pubbliche importo

Messaggioda AsproMonte » 03/03/2020, 13:18

A me pareva che il limite di 100mila euro si riferisca all'intero quadro economico :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Piano triennale opere pubbliche importo

Messaggioda RMonti » 05/03/2020, 20:10

Ragioneria 11 ha scritto:Buongiorno
Qual'e il limite dell'importo dei lavori pubblici da inserire nel piano?
Sempre 100.000,00 euro?
L'IVA è inclusa o esclusa dal calcolo?
Grazie a tutti


Tratto da
ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL’’ART..21 DLGS 50//2016


A cura del gruppo di lavoro ITACA – Osservatori Regionali Contratti Pubblici
Roma, 2 luglio 2018

4. Criteri di determinazione del valore dell’intervento o acquisto ai fini dell’inclusione nel programma e per l’indicazione degli importi (Art.21 commi 3 e 6, art.35 comma 4 D.Lgs.50/2018, art.3 comma 6 e art.6 commi 5 e 6 DM 14/2018)

L’art. 21 del d.lgs. 50/2016 dispone che il programma triennale dei lavori pubblici (comma 3) ed il programma biennale di forniture e servizi (comma 6), oltre ai loro aggiornamenti annuali, contengono rispettivamente i lavori di importo stimato pari o superiore a 100mila € e gli acquisti di importo pari o superiore a 40mila €.

Tale disposizione è da intendersi come un obbligo che lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti di importo inferiore alle soglie indicate.

Quanto ai criteri per la determinazione del valore stimato da considerare ai fini dell’ambito di obbligatorietà, ovvero al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo di inclusione dell’intervento/acquisto nel programma, si sottolinea che questi non coincidono con quelli da considerare per la determinazione del valore complessivo stimato per la realizzazione del lavoro (art. 3, comma 6) o per effettuare gli acquisti (art.6, comma 5) da riportare nelle diverse schede di cui agli allegati I e II del DM 14/2018.

Il valore stimato ai fini dell’inclusione non comprende infatti voci, come tipicamente l’IVA, incluse invece nell’importo complessivo per il lavoro o per l’acquisto.

Un lavoro, ad esempio, il cui valore stimato per la realizzazione superi i 100mila€ solo per effetto dell’IVA, non dovrà essere obbligatoriamente incluso nel programma.
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