Art. 62
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra
l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata
2020.
2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo
di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi
i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo,
Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione
di sanzioni.
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute
d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione,
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai
sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate
dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Secondo voi ho interpretato male io?
