VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

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Messaggioda ROMEO14 » 02/04/2020, 12:10

Non mi è mai capitato.
Ma devo variare il bilancio 2019-2021 limitatamente all'esercizio 2020?
Se sì, quindi devo entrate nel software come 31/12/2019?
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda nebbia24 » 02/04/2020, 12:44

direi di no, in genere il software quando entri in esercizio provvisorio anno 2020 (triennio 20-22) ti copia l'anno 2020 del preventivo assestato 19-21, tale previsione viene quindi gestita in anno 2020
l'eventuale variazione in esercizio provvisorio, nei casi ammessi, dovrà essere effettuata quindi nell'anno 2020
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda SOLVECOAGULA » 02/04/2020, 17:05

E' un problema infatti.
Io faccio spesso prelevamenti da fondo di riserva... (che da questo punto di vista non si differenziano)...
Il testo della deliberazione ovviamente lo scrivi dicendo quello che devi dire.

Le variazioni nel mio software le faccio con le stesse maschere come in esercizio definitivo.

Il problema sono le stampe che diventano allegati - il mio software non riesce a produrre stampe del bilancio 2019-21 in cui nella seconda annualità appaia il fondo di riserva.
Le uniche che riesce a fare sono stampe del bilancio 2020-22 che ovviamente è sbagliato, perchè non è quello che andiamo a variare.

Ma tant'è.
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda Minformo » 02/04/2020, 20:15

La variazione va inserita in data 2020 nel software, non nel 2019.

Va inserita nel 2020 perché il 2020 viene gestito in esercizio provvisorio, ossia con gli stanziamenti assestati 2020 del bilancio di previsione 2019/2021
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda ROMEO14 » 04/04/2020, 14:05

lA VARIAZIONE VA POI TRASMESSA AL TESORIERE?
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda trombetta » 05/04/2020, 8:50

le variazioni non vanno più trasmesse al tesoriere.
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda matteo.sperandeo » 05/04/2020, 13:44

Le variazioni non vanno più trasmesse al tesoriere? E come fa a tenerne conto in fase di pagamento mandati sul nuovo capitolo oggetto di variazioni? Non conosco questa novità
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda Minformo » 05/04/2020, 16:40

La conversione in legge del Dl 124/2019 prevede, con l'articolo 57, comma 2-quater, l'abrogazione degli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel.

L’art. 216, comma 1, del TUEL era quello che prevedeva la trasmissione delle variazioni di bilancio al tesoriere.

Le tesorerie non hanno più l’obbligo di “controllare” la disponibilità dei pagamenti, controllo che rimane in carico all’ente pubblico.
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda RMonti » 05/04/2020, 17:26

Per la cronaca.
Dal verbale della Commissione Arconet del 15 gennaio 2020:

5) Disciplina tesoriere degli enti locali aggiornata alle modifiche disposte dall’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019.

La Commissione concorda nell’anticipare l’esame del punto 5) riguardante la disciplina del tesoriere degli enti locali aggiornata alle modifiche disposte dall’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019.

In primo luogo la Commissione osserva che l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere, e che il titolo V del TUEL continua a disciplinare il “Servizio di tesoreria” di tali enti e a fare riferimento al “tesoriere”.

Anche l’art. 69 del d.lgs. 118 del 2011 disciplina il “Servizio di tesoreria” delle regioni senza imporre il controllo sui pagamenti che, può essere previsto da leggi regionali o dalla convenzione di tesoreria.

Al riguardo la Commissione ritiene opportuno avviare un esame approfondito della disciplina del tesoriere a seguito dell’intervento disposto dall’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 per verificare la necessità di aggiornare i principi applicati previsti dagli allegati al d.lgs. 118 del 2011 e l’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente lo schema del conto del tesoriere.

La Commissione dedica un’attenzione particolare agli articoli 163 e 175 del TUEL ancora vigenti, da interpretare tenendo conto che l’art. 1, comma 4, del TUEL, nel prevedere che “Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”, non consente abrogazioni implicite delle disposizioni del TUEL: 

Art. 163
comma 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

comma 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera ibis). 

Art. 175
9-bis Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.

Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Il rappresentante dell’ABI interviene per segnalare che con il decreto legge n. 124 del 2019 il Legislatore ha inteso rimuovere l’anacronistico controllo di bilancio in considerazione del mutato contesto normativo che ha portato, tra l’altro, ad un rafforzamento dei controlli interni ed esterni degli enti, al progredire della disciplina contabile e degli strumenti tecnologici; il controllo del tesoriere sugli stanziamenti di bilancio risultava, infatti, ormai meramente formale e meccanicistico.

Osserva inoltre che il settore bancario, nel condividere il primo passo mosso dal legislatore, auspica che nel prosieguo, in occasione della revisione del TUEL, venga riconsiderata l’intera materia con l’obiettivo sia di armonizzarla con l’innovazione normativa introdotta (a titolo esemplificativo si fa riferimento agli artt. 163 comma 4, 175 comma 9bis), sia di efficientarla ulteriormente alla luce di un processo di semplificazione che vada a favore sia degli Enti che dei tesorieri.
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Re: VARIAZIONE BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Messaggioda trombetta » 06/04/2020, 7:59

....allo stato attuale, su apposita richiesta al ns. Tesoriere, ci è stato risposto:
"il Tesoriere non dovrà più recepire la documentazione relativa al bilancio (previsione, variazioni, residui riaccertati).
Qualora ci venga trasmessa, la acquisiremo semplicemente agli atti.
Qualora intervenissero modifiche all'interpretazione della norma, provvederemo a comunicarlo con tempestività"
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