RIDUZIONE PO DURANTE ASTENSIONE MATERNITA'

RIDUZIONE PO DURANTE ASTENSIONE MATERNITA'

Messaggioda francina » 28/04/2020, 15:11

Il quesito riguarda una dipendente comunale titolare di posizione organizzativa.
A tale dipendente viene riconosciuta una gravidanza a rischio e pertanto viene disposta l'astensione fino al congedo obbligatorio.

Durante l'astensione anticipata, l'ente adotta una delibera di riorganizzazione dell'area della po suddetta, che viene scissa in due nuove aree , una che rimane in capo alla po in astensione ( e qui entra in gioco un incarico ad interim di altra po ) , un'altra attribuita mediante incarico 110 tuel.

A questo punto, per effetto della riorganizzazione , vengono ripesate tutte le po (disponendo l'invarianza del fondo po e che di fatto determina una riduzione di tutte le po)

E' giusto che anche la dipendente in astensione anticipata subisca la riduzione della po ?
Mi risulterebbe che durante il periodo di astensione di cui sopra l'art. 17 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14.09.2000 che stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione e che per l'art. 23 , comma 1 del D. Leg.vo 151/2001 debba essere garantita la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità


Grazie a chiunque voglia rispondere
francina
 
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Re: RIDUZIONE PO DURANTE ASTENSIONE MATERNITA'

Messaggioda Ranger » 28/04/2020, 23:12

Sì, esatto. La lavoratrice mantiene il 100% della retribuzione, inclusa la PO scaduta.

Vedi parere ARAN - n° RAL609:

La dipendente in congedo di maternità ha diritto alla retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 per tutta la durata del congedo anche se l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno di tale periodo ?

Si è del parere che la retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 debba essere corrisposta in misura pari al 100% per tutto il periodo del congedo di maternità, anche se l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno del periodo di congedo.

Infatti, l’art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, nel prevedere che agli effetti dell’art. 22 dello stesso decreto legislativo per retribuzione “s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” fornisce un sicuro elemento per affermare che non ha alcun rilievo la scadenza dell’incarico di posizione organizzativa durante il periodo di congedo.

Quanto sopra vale anche con riferimento alle posizioni organizzative di alta professionalità disciplinate dall’art.10 del CCNL del 22.1.2004.

Fonte: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6871-orario-di-lavoro-e-assenze/1186-ral609--orientamenti-applicativi.html
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