Il decreto del direttore centrale della finanza locale del 24 luglio 2020 ha ripartito in favore dei Comuni, delle Province, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Città metropolitane il fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, destinato anche a compensare le minori entrate causate dall'emergenza sanitaria. Tuttavia, come ha previsto l'articolo 106 del Dl 34/2020, le somme assegnate saranno soggette a verifica sulla base dell'effettivo andamento delle minori entrate, entro il 30 giugno dell'anno prossimo. Sul relativo conguaglio potrebbe però incidere negativamente la previsione delle riduzioni Tari in favore delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19.
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Ma come possono incidere sulla quantificazione finale del fondo in senso negativo le riduzioni Covid? Molti enti si interrogano innanzitutto sulla possibilità di finanziare il costo (anche in termini di minori entrate) di queste riduzioni con il fondo funzioni fondamentali. Il dubbio nasce per la modalità di contabilizzazione di queste riduzioni.
Si consideri l'ipotesi, per semplicità, che il Comune decida di prevedere le citate riduzioni finanziandole con il proprio bilancio, come concesso dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, nonché dall'articolo 7-ter della deliberazione Arera n. 238/2020, almeno per quanto concerne le riduzioni in favore delle utenze non domestiche previste dalla deliberazione Arera 158/2020. Dal punto di vista contabile, il comma 660 stabilisce che la relativa copertura finanziaria delle riduzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Pertanto, nel bilancio sarà iscritta la previsione dell'entrata Tari al lordo della riduzione Covid, riportando nella parte spesa un apposito stanziamento per l'importo della minore entrata corrispondente alle riduzioni previste. Al momento dell'accertamento dell'entrata Tari, che normalmente avviene con l'approvazione della lista di carico contenente l'elenco dei contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento, si provvede a imputare l'entrata all'esercizio al lordo della riduzione e a impegnare la spesa relativa, imputata allo stesso esercizio, chiudendo poi le partite con l'emissione di reversale e mandato collegati. Tuttavia questa sistema potrebbe avere effetti pericolosi sulla quantificazione finale del fondo funzioni fondamentali, perché il sistema Siope registrerebbe come incassi anche l'importo delle riduzioni, non rilevando la flessione delle entrate Tari che invece si è verificata proprio in virtù delle misure riduttive. Con il rischio di un ricalcolo in negativo del fondo funzioni fondamentali. Al contrario, qualora le entrate Tari fossero accertate al netto delle riduzioni il problema potrebbe risolversi, perché il Siope registrerebbe la flessione delle entrate legata alle riduzioni Covid. Anche se questo approccio non appare corretto alla luce della norma del comma 660 della legge 147/2013 e del principio dell'integrità del bilancio. Sarebbe pertanto opportuno che, in sede di quantificazione finale della perdita di gettito Tari, si considerino anche le riduzioni Covid-19.
Cercando di dare una riposta infine alla possibilità di finanziare il costo delle riduzioni con il fondo previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, la risposta in senso affermativo la si può rinvenire nella nota metodologica allegato A al Dm del 24 luglio 2020, allorquando, valutando le perdite che possono incidere nei bilanci comunali sul gettito Tari corrispettivo, si fa riferimento al potere del Comune di determinare le tariffe e le agevolazioni (e quindi le riduzioni Covid-19). Tenendo conto, peraltro, che queste agevolazioni sono prevalentemente riduzioni di natura tecnica legate a un minor prelievo doveroso in presenza di una minore produttività, anche solo potenziale, di rifiuti."
nei Vs Enti come vi state muovendo?
grazie
