Eesenzione IMU Forze dell'Ordine e Forze Armate

Eesenzione IMU Forze dell'Ordine e Forze Armate

Messaggioda Antonio D. » 15/01/2021, 17:47

Sono un Sovrintendente della Polizia di Stato nell'anno 1997 unitamente a mia moglie in comunione legale dei beni abbiamo comprato la nostra prima abitazione nel Comune di Sparanise (CE) intestata al 50% al catasto, ove stabiliamo la nostra residenza anagrafica e famigliare.
Nel 2015 per ragioni d'ufficio vengo traferito dalla Provincia di Caserta a quella di Como, pertanto trasferisco tutto il nucleo famigliare in una nuova abitazione presa in affitto e trasferisco anche la residenza anagrafica mia e di mia moglie in Como.
Come previsto dal D.L. 103/2013 Esenzione Immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio appartenente alle forze Armate e di Polizia, producevo al Comune di Sparanise la dichiarazione di esenzione IMU per la nostra prima casa, in quanto tale l'abitazione era l' unica di proprietà, non concessa in affitto e sempre nella nostra disponibilità.
Il Comune di Sparanise chiede a mia moglie il pagamento dell'IMU, relativa alla sua quota di proprietà (50%) riferendo che la disposizione non si applica al coniuge.
Premesso che la norma prevede il possesso del militare e non la proprietà
potrei fare ricorso
Grazie per la risposta
Antonio D.
 
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Re: Eesenzione IMU Forze dell'Ordine e Forze Armate

Messaggioda EBELLE » 16/01/2021, 11:54

Buongiorno Sig. Antonio D.,
la moglie deve pagare IMU. Alla moglie non spetta l'agevolazione.

Per IMU dal 01.01.2020 non è cambiata sostanzialmente la normativa (art. 1, comma 741, lettera c), punto 5, della legge 160/2019. Inoltre con il comma 743 viene precisato che "in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni".

Per IMU/TASI fino al 31.12.2019:
https://www.finanze.it/export/sites/fin ... asiter.pdf
Quesito 21
FAQ IMU TASI del MEF del 04/06/2014
21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

Risposta:
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

· il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile

· il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

· il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Comma 2

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a)…;
b)…;
c)…;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
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N.B. Agevolazione introdotta per l’anno 2013 (a partire dal 01.07.2013) con art. 2, comma 5, decreto legge 31-08-2013, n. 102. Agevolazione a regime prevista dal 01.01.2014 con art. 1, comma 707, legge 27-12-2013, n. 143 (legge di stabilità 2014).
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