da GiovannaS » 04/03/2015, 14:50
RAL_1324_Orientamenti Applicativi
Il computo della trattenuta giornaliera, da effettuare ai sensi dell’art.71 della legge n.133/2008, per il caso di malattia fino a 10 giorni, deve essere effettuato in trentesimi, come indicato nel parere n.2 del 30.1.2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, o in ventiseiesimi?
Sono noti i contenuti del parere predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base delle indicazioni in tal senso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine alla misura della trattenuta giornaliera da operare in caso di assenza per malattia del dipendente, ai sensi dell’art.71 della legge n.133/2008.
Nel suddetto parere in materia si afferma che: “il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.
In proposito peraltro, per quanto di competenza, sembra opportuno osservare che tale indicazione, evidentemente di carattere generale non è specificamente diretta al Comparto Regioni -Autonomie Locali, per il quale vige una specifica disciplina contrattuale collettiva.
Infatti, l'art.52, comma 4, del CCNL del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, stabilisce che in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa o effettuare un recupero in relazione ad un periodo non lavorato, la cui durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del “divisore 26”, ivi indicato. In base alla suddetta disciplina contrattuale, il numero esatto delle giornate da compensare (o da recuperare), rispetto al periodo considerato deve essere individuato escludendo, da tale periodo, solo tutte le domeniche che vi sono ricomprese (per ulteriori indicazioni applicative, anche di carattere pratico, si rinvia agli orientamenti RAL041, RAL042 e RAL043.
Trattandosi di discipline (la regola della trattenuta per trentesimi e quella per ventiseiesimi) diverse nei presupposti e nelle caratteristiche specifiche, è evidente che le stesse non possono coesistere ed essere contemporaneamente applicate alla medesima fattispecie, senza determinare paradossi negli esiti.
Ai fini della corretta individuazione dell’unica disciplina effettivamente applicabile, non può non porsi l’accento sulla diversa natura e forza delle fonti di ciascuna delle due discipline.
La regola della trattenuta per trentesimi viene ricondotta ad una mera prassi applicativa, come tale consolidatasi nel tempo (pertanto, questa sicuramente può trovare applicazione in via esclusiva nei comparti del lavoro pubblico dove è stata ed è tuttora applicata).
La diversa regola della trattenuta per ventiseiesimi, invece, è espressamente affermata, per il Comparto Regioni-Autonomie Locali, in un preciso testo contrattuale, condiviso dalle parti negoziali per tutte le ipotesi in cui bisogna retribuire o trattenere una giornata di lavoro al personale.
In tale ambito, pertanto, alla luce dei principi generali in materia di gerarchia delle fonti, sembra doversi ritenere prevalente la disciplina contrattuale e quindi le previsioni dell’art.52, comma 4, del CCNL del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006.