da Kaleb » 11/12/2021, 9:27
No no, l'art. 15-ter D.L. 201/2011 conv. in legge 211/2011 come modificato dal D.L. "crescita" è proprio applicabile alla TARI (dice "tributi diversi da..."), prescindendo dal fatto che sia una norma ottusa sia obbligare a bollettare con le tariffe anno precedente se già approvate quelle nuove, che imporre una scadenza di saldo successiva all'1/12 . Formalmente come metodo il doppio computo di acconto e di saldo-conguaglio calcolato con basi tariffarie diverse è perfettamente corretto (noi p.es. facciamo due invii separati); il fatto è che in regime di liquidazione d'ufficio non esiste che il contribuente se la canti e se la suoni da solo decidendo pure le scadenze..
Tra l'altro se dall'anno prossimo utilizzate PagoPa, a meno di non ritrovarsi mille disguidi nella rendicontazione e riconciliazione contabile, è bene che non paghino in una modalità a caso (per cui sarebbe opportuno che attendessero l'avviso di pagamento).