t&t ha scritto:Le posizioni orvanizzative percependo l'indennità di posizione devono rispettare il minimo di 36 ore settimanali.Si chiede se sia possibile osservarle in media annuale. Grazie
No, fatta salva la possibilità che l'ente, per motivi di servizio (quindi non per ragioni legate ad esigenze personali dei dipendenti), organizzi e articoli un orario multiperiodale ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera c e art. 25 del CCNL 21.05.2018, eventualmente su base annuale, ma comunque nel rispetto della media massima di 48 ore settimanali su base non superiore ai sei mesi (art. 22 comma 2 CCNL 21.05.2018). Infatti:
- i titolari di PO, come tutti i dipendenti delle categorie, devono rispettare un orario di lavoro che deve essere articolato su base giornaliera in modo da essere funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico (art. 17 CCNL 06.07.1995);
- nel caso in cui l'orario di lavoro preveda fasce di flessibilità, l’eventuale debito orario derivante dall'esercizio della flessibilità deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione del debito stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente (art. 27 comma 3 CCNL 21.05.2018).
Emerge con evidenza che i dipendenti delle categorie non possono autogestire l'orario di lavoro, nemmeno nel caso in cui siano titolari di PO, come anche fatto presente dall'Aran nell'orientamento RAL 742.