da EBELLE » 01/03/2022, 11:53
Differito dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma
In materia di riscossione, si segnala il comma 5-quaterdecies dell’art.3 del DL 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente (art.1, comma 807, legge 160/2019).