da lucio guerra » 21/03/2022, 14:09
penso sia possibile, come per il 2021
---Si conferma che le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000). A tal proposito, si richiama il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021.