da ullifa » 11/04/2022, 16:12
Con il Dm 132/2020 del ministero delle Finanze, in vigore dal 6 novembre 2020, sono state introdotte le motivazioni sulla base delle quali le Pa potranno rifiutare le fatture elettroniche. Il nuovo articolo 2-bis inserito nel Dm 55/2013, dispone che la fattura potrà essere rifiutata:
1. se la fattura elettronica è riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
2. per l'omessa o errata indicazione del (Cig) o del (Cup);
3. per omessa o errata indicazione del codice di repertorio stabilito dal decreto del ministero della Salute 21 dicembre 2009;
4. per omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (Decreto Mef 20 dicembre 2017);
5. per l'omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
In tutti gli altri casi, l'ente dovrà richiedere una nota di credito