Sul sito del MEF nella nota avente ad oggetto “PRIMI ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 - La riforma riguarda le regioni, tutti gli
enti locali e loro organismi e enti strumentali.”,
si legge quale terza azione da effettuare:
3) l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014.
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, è necessario avviare per tempo unaa ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia riaccertamento ordinario (da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).
Ai fini del riaccertamento straordinario, per ciascun residuo è necessario indicare:
a) se il residuo deve essere definitivamente cancellato in quanto non corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata.
A1) Per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici (?) da classificare come “da cancellare”, deve essere indicata la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente).
A2) Per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile” (?), da classificare come “da cancellare”, deve essere indicata la natura di “accantonamento” al risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario.
A3) Per tutti gli impegni che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, da classificare come “da cancellare”, corrispondenti a :
quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, in parte impegnate a fronte di obbligazioni giuridiche perfezionate, escluse le spere di progettazione),
procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorchè non impegnate),
deve essere indicata la natura di spesa che, ancorchè da cancellare, consente la formazione del “fondo pluriennale vincolato”;
b) l’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata è esigibile (definita nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria), con riferimento al quale il residuo, dopo essere stato cancellato (non definitivamente) deve essere reimputato. Tali residui sono da classificare come “da reimputare all’esercizio…..”
Scusate l'ignoranza! Non capisco la differenza tra “impegni tecnici” (caso A1) e impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile” (caso A2)
Qualcuno gentilmente mi farebbe un esempio pratico per spiegarmi la differenza?
vi ringrazio tanto!!!!