da mcmurtry » 10/03/2015, 9:29
In merito al trattamento fiscale della restituzione al comune dell'immobile oggetto della società occorre verificare se ciò avvenga in fase di scioglimento/liquidazione della società (immagiono sia così) oppure mantenendo in vita la società.
Nel primo caso il comma 614 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) stabilisce che le disposizioni di cui al comma 568-bis della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate deliberati entro la fine del 2015. Il predetto comma 568-bis stabilisce in particolare che, se lo scioglimento societario è deliberato entro i 24 mesi dall'entrata in vigore della norma (ritengo entro il 31.12.2015), tutti gli atti e le operazioni posti in essere in favore di p.a. in seguito allo scioglimento medesimo sono esenti da imposizione fiscale, imposte sui redditi e IRAP incluse, ad eccezione della sola IVA. Pertanto la società non dovrà scontare tassazione su eventuali plusvalenze nè le due parti sconterebbe imposte ipotecarie, catastali o di registro (in quest ultimo caso se la cessione non fosse fatta in ambito IVA).
Viceversa se la restituzione avvenisse non a seguito di deliberato scioglimento della società la stessa dovrebbe essere trattata, anche fiscalmente, come una cessione qualsiasi.
Raccomando comunque, a seconda del caso specifico, un ampio approfondimento del trattamento fiscale IVA, anche di concerto con la società stessa