da FEDERICA FORASTIERI » 10/03/2015, 22:33
La norma, art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013, recita in questo senso: la spesa per incarichi di consulenza non puo' essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014....
Nella frase si parla di limite di spesa, cioè tetto di spesa, del 2013 per il 2014 e poi viene usata l'espressione "al 75 per cento dell'anno 2014". Secondo me è sottointesa anche per il 2015 l'espressione "limite di spesa". Non è ragionevole per un anno parlare di limite di spesa e per l'anno dopo di spesa effettiva. Nel comma 2, sempre dell'art. 1, si parla a proposito del taglio di spesa per le autovetture, di tetto di spesa. E' ragionevole supporre dal tenore della norma nel suo insieme che il riferimento è al limite di spesa (non alla effettiva spesa).
Buon lavoro a tutti.