Part time superiore 50%

Part time superiore 50%

Messaggioda CCC » 01/06/2024, 19:00

Part time superiore 50%


Un part time inferiore al 50% può fare altro lavoro senza autorizzazione

https://www.segretaricomunalivighenzi.i ... to-locale/

Un part time superiore al 50%, ad esempio 26 ore a settimana, può effettuare altro lavoro, se AUTORIZZATO, ad esempio come insegnante part time in una scuola?

Grazie
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Re: Part time superiore 50%

Messaggioda CCC » 02/06/2024, 11:38

Leggendo qui, sembrerebbe NON sia possibile... concordate? Grazie

https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html

Ti trovi in:Home > Orientamenti Applicativi > Comparti > Regioni ed autonomie locali > Rapporto di lavoro flessibile
RAL358_Orientamenti Applicativi
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E’ possibile chiarire il regime delle incompatibilità in caso di part-time? In particolare, è possibile che un dipendente part-time abbia un secondo rapporto di lavoro con un’altra pubblica amministrazione ? E’ possibile avere due rapporti di lavoro part-time con lo stesso ente ?


Si devono distinguere due casi:

a) part-time superiore al 50%.

Si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, che vieta il cumulo di impieghi (ma si veda quanto stabilito, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, per le comunità montane e le unioni di comuni dall’art.1, comma 557, della L.n.311/2004).

(...)
per i soli dipendenti degli enti locali, invece, tale divieto è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e dal già citato art.1, comma 557 della L.n.311/2004.

Pertanto, un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 o dell’art.1, comma 557 della L.n.311/2004.
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Re: Part time superiore 50%

Messaggioda CCC » 02/06/2024, 11:48

https://www.obiettivoscuola.it/normativ ... -pubblico/

PART-TIME E ALTRO LAVORO DI NATURA PUBBLICA
L’unica eccezione prevista dalla normativa vigente è quella prevista dall’art.17, comma 18, legge n. 127/1997 (legge Bassanini bis), ripreso dall’art. 92 del 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che consente al personale degli enti locali di affiancare al proprio impiego pubblico part-time una seconda attività lavorativa da svolgersi presso altri enti locali.

I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita’ lavorativa presso altri enti.


----

https://m.flcgil.it/scuola/scuola-incom ... -guida.flc
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
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