Dopo un’attenta disamina della normativa in materia di progressioni verticali in deroga ex art.13, comma 6 del CCNL 16/11/2022, vorremmo sottoporre alla Vostra gentile attenzione la seguente questione.
Nel corrente anno e fino al 31/12/2025 l'Amministrazione, quale Ente del Settore regionale allargato, ha intenzione di attuare le citate progressioni verticali in deroga ex art.13, comma 6 del CCNL 16/11/2022 a valere esclusivamente sul budget specifico da quantificarsi nella misura dello 0,55% del monte salari dell’anno 2018.
Ciò detto, si chiede riscontro in merito ai seguenti specifici dubbi:
1) le progressioni verticali in deroga sopra citate finanziate esclusivamente dal budget specifico (0,55% MS 2018 NON diminuiranno le ordinarie capacità assunzionali dell’Ente?
2) le progressioni verticali così attuate sono da considerarsi come nuove assunzioni? In caso affermativo, devono essere inserite nella programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PIAO)?
3) a seguito della realizzazione di dette progressioni verticali in deroga si determinano cessazioni nell ‘area di provenienza che conseguentemente generano altre capacità assunzionali?
RIngraziando per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.