da lucio guerra » 17/07/2024, 11:15
la più importante per noi è questa
- sanzione per omessi versamenti scende dal 30 al 25 per cento - per violazioni commesse dal 1 settembre 2024
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471
Articolo 13 -
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.
In vigore dal 29/06/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
IL RESTO E' RAVVEDIMENTO
1- estende il ravvedimento operoso con sanzione ad 1/7 (in precedenza limitato a due anni) anche oltre i due anni e fino ai 5 anni successivi alla scadenza di presentazione della dichiarazione.
dal tenore letterale potrebbe essere
- 1/7 del 30% (4,29%) fino al 31-08-2024
- 1/7 del 25% (3,57%) dal 01-09-2024