Robertsardinia ha scritto:Buongiorno,
a seguito di sentenza favorevole all'Ente la somma accantonata nel fondo contenzioso pari a 120.000,00 non è più necessaria e pertanto la si vorrebbe utilizzare.
Tale importo dovrebbe pertanto sommarsi all'avanzo libero.
In pratica, posso applicare avanzo per 120.0000,00 durante l'anno direttamente dall'allegato A1 sul capitolo di spesa, corretto?
Grazie
Roberto
Sei sicuro che non sia possibile un altro grado di giudizio?
Se si concordo sulla necessità di passare in Consiglio visto che è il Consiglio che approvando il rendiconto ha anche approvato la partizione dell'Avanzo.
Ti giro un articolo del 2022 da un sito specializzato.
La
Corte dei conti Veneto è intervenuta con parere n. 148/2022 in merito alla possibilità di operare uno svincolo dell’importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, "modificando la composizione del risultato di amministrazione 2021 e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 287 del TUEL", a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l’accantonamento stesso.
I magistrati hanno ricordato che una questione non dissimile a quella rappresentata nel quesito oggetto di esame è stata affrontata dalla
Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti, con la pronuncia n. 238/2017, la quale ha, prima di tutto, puntualmente inquadrato in termini giuridici il rischio derivante da contenzioso come “un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo”, ispirandosi a quanto stabilito nell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, con particolare riferimento alla lettera h, la quale riporta che con il fondo contenzioso “si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso)”. Conseguentemente, nel corso del citato parere, la stessa Sezione ha affermato che “le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.
Tali assunti segnano, dunque, uno spartiacque tra la potenzialità della realizzazione del rischio che giustifica l’accantonamento ex ante e quanto, invece, effettivamente accaduto ex post, all’esito favorevole o sfavorevole del giudizio da cui deriva il rischio e ne segna le sorti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, solo fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale - qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa - non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito; ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza ex tunc ed operatività pro futuro.
Analogamente, in caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione.
Ciao
Giorgio