Si premette che il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 15bis prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento".
Ciò posto, nel caso in cui un Comune ha una spesa per educatori asilo nido a tempo determinato maggiore rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ma rispetta il limite di cui al Decreto-legge n. 78/2010 e ss.mm.ii. (per gli enti "virtuosi" pari al 100% della spesa complessiva sostenuta per lavoro flessibile nel 2009) deve decurtarla?
Oppure si può interpretare quanto stabilito dal D.L. n. 19/2024 nel senso che la spesa per personale educativo a tempo determinato può anche essere maggiore del 40% della spesa sostenuta per lo stesso personale nel 2009, purché venga rispettato il limite complessivo per la spesa per assunzioni a tempo determinato?