Con la legge n. 124/2015, ecco alcune novità in materia di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività):
• Dopo la ricezione della Scia l’amministrazione può: 1) prendere atto; 2) vietare la prosecuzione entro 60 giorni (30 giorni nell’ambito edile), in assenza dei requisiti o dei presupposti necessari; 3) sollecitare entro 60 giorni la conformazione dell’attività alla normativa vigente.
• Con il punto n. 3) di cui sopra, viene introdotto il ‘dovere di soccorso’ già operante negli appalti pubblici: entro 30 giorni dall’invito a conformarsi, è possibile operare una sanatoria delle forme omesse (non è, invece, ammessa la produzione tardiva di documenti non esistenti al momento di presentazione della Scia).
• Qualora l’Amministrazione non abbia comunicato il divieto entro il termine dei 60 giorni previsti per legge, l’unica possibilità di annullamento è quella d’ufficio, attuabile solo in presenza di interesse pubblico e previa valutazione delle posizioni degli interessati. Tale annullamento d’ufficio può essere realizzato entro il termine ultimo di 18 mesi.
• Non sono previsti limiti di tempo per l’annullamento dovuto a false rappresentazioni di fatti o a dichiarazioni sostitutive false o mendaci.
• I contro-interessati possono formulare osservazioni contrarie entro 60 giorni dalla presentazione della Scia; nel caso in cui l’attività nel frattempo inizi, occorre sollecitare il Comune ad intervenire e, in caso di inerzia della PA, rivolgersi al TAR.