Samuele77 ha scritto:Ringrazio per la gentile e veloce risposta.
Tuttavia sono ancora perplesso. Cosa autorizza a "spezzare", ai fini del raggiungimento del requisiti, due parti della stessa carriera svolta senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, vale a dire, il periodo prima e dopo il 31 dicembre 2016, per poi sommarli? In altre parole in base a cosa si dovrebbe frazionare in più periodi una carriera continua?
In mancanza di disposizioni INPS che prevedano diversamente (e ditemi per cortesia se esistono), valorizzerei la carriera continua nello stesso ente sommando semplicemente e nell'ordine :
1) il numero di anni,
2) in caso residuino frazioni di anno, il numero di mesi,
3) in caso residuino frazioni di mesi, il numero di giorni,
lavorati dal Sig. Rossi a partire dall'assunzione del 16/09/1984.
Abbiamo quindi che il 15/09/2017 il sig. Rossi ha lavorato in quest'ente 33 anni. Al 15/02/2018 ha maturato 5 mesi in più. A questo punto ha totalizzato nella vita lavorativa 42 anni, 9 mesi e 15 giorni. Cosa gli manca per arrivare ai 42 anni e 10 mesi? Se un mese equivale di regola o per convenzione a 30 giorni (e ditemi se non è così) gli mancano 15
giorni. Allora, aggiungendo 15 giorni al 15/02/2018 si arriva al 2 marzo. Dove sbaglio nel mio ragionamento?
MESSAGGIO N. 2974 DEL 30/4/2015
Le precisazioni dell'INPS affermano che a partire dal 1/1/2012, ai sensi della riforma Fornero:
a) pensione anticipata: anni 41, mesi 9 e gg. 29 al 31 dicembre non fanno maturare i requisiti richiesti di anni 41 e mesi 10;
b) pensione di vecchiaia: anni 19, mesi 11 e gg. 29 al 31 dicembre non fanno maturare l'anzianità minima richiesta di anni 20;
c) opzione donna: anni 34, mesi 11 e gg. 16 al 31 dicembre 2014 fanno maturare per arrotondamento l'anzianità richiesta di anni 35 e quindi il requisito.
Invece si continua ad utilizzare l'arrotondamento dei giorni in mese intero se superiori a 15:
a) se i requisiti sono maturati al 31/12/2011;
b) nei casi in cui per deroga si applicano i requisiti vigenti prima della riforma Fornero, anche se maturati dopo il 31/12/2011-
Non si possono mai fare comunque arrotondamenti:
a) per maturare le quote nei casi in cui ancora applicabile il principio;
b) per le pensioni di inabilità legge 335/95.
MESSAGGIO N. 3305 DEL 15/5/2015
Col successivo messaggio n. 3305 del 15/5/2015, l'INPS conferma quanto precisato col precedente messaggio n. 2974, ma puntualizza che la disposizione abrogativa degli arrotondamenti entra in vigore dal 1 maggio 2015.
E' l'ennesimo caso in cui l'ente previdenziale si sostituisce al legislatore con le sue circolari, facendo aumentare la confusione in campo che non è poca.
Nel primo messaggio si dava ad intendere, giustamente, che la norma si dovesse considerare vigente con l'entrata in vigore della riforma Fornero.
Probabilmente questo rinvio, essendo il chiarimento giunto dopo oltre tre anni, vuole sanare i casi in cui non sia stata applicata negli anni pregressi.
Ma non possiamo far passare inosservato che per il personale della scuola le circolari del MIUR hanno introdotto subito l'abrogazione degli arrotondamenti e pertanto é stata regolarmente applicata dal 1/1/2012.