Visto di conformità per dichiarazioni IVA

Visto di conformità per dichiarazioni IVA

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 26/01/2016, 10:04

Come stabilito dall’art. 10 del DL n. 78/2009, è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA nei seguenti casi:
• credito superiore a 15.000 euro che si intende utilizzare in compensazione orizzontale con modello F24;
• credito superiore a 15.000 euro per il quale si intende chiedere il rimborso senza la prestazione della prescritta garanzia (esclusivamente per quanto riguarda i soggetti “non a rischio”).

I soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità sono:
•dottori commercialisti o esperti contabili abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
•consulenti del lavoro e soggetti iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.

Come previsto dall’art. 21 del DM n. 164/1999, è necessario che i professionisti intenzionati a rilasciare visti di conformità trasmettano alla Direzione Regionale competente una comunicazione contenente i seguenti dati:
• dati anagrafici;
• requisiti professionali;
• numero di C.F. e P.IVA;
• domicilio;
• luoghi di esercizio della propria attività professionale;
• denominazione o ragione sociale;
• dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Un modello di comunicazione è disponibile ai professionisti sul sito dell’ADE.

Alla suddetta comunicazione deve essere, inoltre, allegata la dichiarazione di:
• insussistenza di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’ordine di appartenenza;
• possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del DM n. 164/1999;
• modalità utilizzata per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
• garanzia assicurativa (in originale o in copia, corredata di documento di identità del sottoscrittore).

La comunicazione e tutti i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi alla Direzione Regionale competente tramite PEC o tramite raccomandata a/r.

I soggetti già iscritti nell’elenco, ai fini della permanenza nello stesso, sono tenuti a:
• comunicare eventuali aggiornamenti dei dati e degli atti allegati entro 30 giorni dalle modifiche;
• rinnovare la polizza assicurativa al momento della scadenza e inviare il nuovo documento provvisto di relativa quietanza di pagamento;
• attestare la permanenza dei requisiti dichiarati in precedenza.
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