...Il presupposto oggettivo in base al quale può essere esperita questa possibilità si determina quando il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. La procedura autonoma di acquisto, però, è sviluppabile esclusivamente a seguito di autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (la sezione regionale di controllo, deputata a queste attività di verifica anche da altre disposizioni di legge). L'eccezionalità del processo di acquisto autonomo rispetto all'obbligo di utilizzo delle convenzioni centralizzate (su base nazionale o regionale) è sottoposta al vaglio autorizzativo dell'organo di vertice amministrativo.
Questa definizione esclude gli organi politici (in altre disposizioni, il legislatore ha specificato il riferimento all'organo di indirizzo politico-amministrativo) e risulta assimilabile a quella di contenuto analogo, esplicitata nell'articolo 1, comma 2, lettera i) del Dlgs 39/2013 con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, intesi come gli incarichi di livello apicale, quali quelli di segretario generale, direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.
Nei comuni, ad esempio, l'organo di vertice amministrativo è individuabile, secondo questo schema comparativo, nel segretario generale e sembra connettersi ai ruolo dallo stesso svolti come figura di riferimento del sistema dei controlli interni e come responsabile della prevenzione della corruzione, in una prospettiva di verifica a spettro ampio su scelte di acquisto derogatorie, quindi rischiose sia sotto il profilo legittimistico sia, potenzialmente, sotto quello dei possibili fenomeni corruttivi.