da stefano pagliarin » 30/06/2015, 18:49
Gentilissimi,
lo scorso anno (luglio 2014) vi avevo chiesto se un Ente Locale (Comune), quando cede la propria partecipazione in una società di capitali, può utilizzare liberamente (senza vincoli del Patto di Stabilità) le risorse finanziarie ottenute da tale cessione, ad esempio per acquistare altre quote di partecipazione, o per sottoscrivere aumenti di capitale, o per effettuare manutenzioni delle strade, eccetera.
In quella sede la risposta era stata affermativa “poiché entrata corrente”.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 609, della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015), l’art. 3-bis, comma 4-bis, del DL 168/2011, intitolato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, prevede che: “Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 (“Alienazioni di partecipazioni in imprese di pubblici servizi”) e E4122 (“Alienazioni di partecipazioni in altre imprese”), e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”.
Vi chiedo:
1) perché il legislatore ha dovuto esplicitare questa esclusione dal patto di stabilità, se già prima (vedasi risposta dell’anno scorso) non vi erano vincoli di Patto di Stabilità nell’utilizzare i proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni? A meno che nella vostra risposta dell’anno scorso intendevate dire che i proventi da cessione possono essere utilizzati indistintamente per spese correnti o per spese in conto capitale e in entrambi i casi vi è sempre e comunque il vincolo del patto di stabilità … se è così, vi chiedo gentile conferma.
2) l’art. 1, comma 609, e l’art. 3-bis, comma 4-bis, sopra citati, riguardano società che svolgono “servizi pubblici locali”. Secondo voi, qualora un Comune decidesse di cedere le partecipazioni in una società che NON svolge un servizio pubblico locale, i relativi proventi e le spese in conto capitale godrebbero della stessa agevolazione (esclusione dal patto di stabilità) prevista per le società di “servizio pubblico locale”? Cioè, non è chiaro se questa agevolazione debba rivolgersi esclusivamente alla dismissione delle SPL o a tutte le società partecipate indipendentemente dall’attività svolta. Secondo la Circolare Federutility n. 4326/AG del 13/01/2015, il comma 4-bis riguarda l’alienazione di qualsiasi partecipazione, anche non SPL, ma non ho trovato riscontro da altre parti.
Vi ringrazio per la Vostra attenzione.