Piano di razionalizzazione delle partecipate

Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 12/03/2015, 11:31

Entro fine marzo, gli Enti dovranno presentare un piano di razionalizzazione delle partecipate finalizzato alla “riduzione delle società” auspicata dal comma 661 della legge di stabilità: per raggiungere tale obiettivo è inevitabile il fatto che gli Enti dovranno valutare ipotesi di liquidazione o di cessione di quote e azioni.

Le società più a rischio di soppressione sono sicuramente le società strumentali, nonché quelle con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti; per le società con attività similari si prospetta, invece, l’eventualità dell’accorpamento. Tentativi finalizzati all’aumento delle dimensioni societarie potrebbero essere riservate, poi, alle società che svolgono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

A seguito di tale selezione delle società partecipate, per tutte quelle rimanenti l’Ente dovrà segnalare nel piano le economie gestionali che ci si prefigge di applicare nel 2015; questa relazione sulla razionalizzazione delle partecipate dovrà avere un taglio tecnico (e non politico) e dovrà essere firmata dal sindaco.

Fonte: Studio Sigaudo
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda ivano » 12/03/2015, 12:52

Bisogna capire chi materialmente redigerà questa relazione.....Nei Comuni piccoli non siamo in grado di farla.....
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda Rag. » 20/03/2015, 18:41

delibera o determina?

delibera spero.. ma di consiglio!?

:roll:

grazie grazie
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda mcmurtry » 21/03/2015, 0:41

"i sindaci (...) definiscono e approvano"
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda Rag. » 21/03/2015, 9:23

un po' come le relazioni di fine mandato... se non ricordo male era il sindaco a scriverla (in realtà materialmente l'adempimento era in capo a segretario / ragioniere)

:roll:
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda mcmurtry » 23/03/2015, 19:59

Per completezza devo aggiungere che moltissimi commentatori - e devo dire, nella pratica, anche molti enti - ritengono comunque la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e).

Giovedì 26 marzo c'è un "tavolo tecnico" sull'argomento (http://www.anci.it/index.cfm?layout=det ... Dett=50967)....ne sapremo qualcosa di più?
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda ullifa » 23/03/2015, 22:24

il 26 il tavolo tecnico, il 31 la scadenza..ergo proroga...strano

La proroga unica certezza....viewtopic.php?f=7&t=2223


p.s per la competenza anche io sono dell idea che sia di consiglio. io l ho fatta di gc perche non avevo i tempi ne i numeri di votanti in cc essendo a fine mandato..
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda Omader » 24/03/2015, 7:57

Abbiamo costituito una srl per la costruzione di una centrale idroelettrica. Con le entrate dalla vendita di energia elettrica al GSE, la Srl sta finanziando il mutuo che ha assunto per la realizzazione della centrale e da un ottimo utile che entra nelle casse comunali. Saremmo pazzi a dismettere la Srl! Come possiamo giustificare il mantenimento?
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda mcmurtry » 24/03/2015, 9:31

La norma non prevede necessariamente un obbligo di dismissione se non per il caso in cui non vi siano dipendenti oppure che il cda abbia componenti superiori ai dipendenti.

Se il caso è questo è certamente un problema....

Se il caso non è questo credo che le motivazioni addotte nell'atto consiliare di costituzione della società - l'articolo 3, commi 27 e seguenti, è in vigore dal 2008 ed è fatto pienamente salvo dalla nuova norma - possano essere ancora ritenute valide
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Re: Piano di razionalizzazione delle partecipate

Messaggioda stefano pagliarin » 30/06/2015, 18:49

Gentilissimi,
lo scorso anno (luglio 2014) vi avevo chiesto se un Ente Locale (Comune), quando cede la propria partecipazione in una società di capitali, può utilizzare liberamente (senza vincoli del Patto di Stabilità) le risorse finanziarie ottenute da tale cessione, ad esempio per acquistare altre quote di partecipazione, o per sottoscrivere aumenti di capitale, o per effettuare manutenzioni delle strade, eccetera.
In quella sede la risposta era stata affermativa “poiché entrata corrente”.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 609, della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015), l’art. 3-bis, comma 4-bis, del DL 168/2011, intitolato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, prevede che: “Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 (“Alienazioni di partecipazioni in imprese di pubblici servizi”) e E4122 (“Alienazioni di partecipazioni in altre imprese”), e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”.

Vi chiedo:
1) perché il legislatore ha dovuto esplicitare questa esclusione dal patto di stabilità, se già prima (vedasi risposta dell’anno scorso) non vi erano vincoli di Patto di Stabilità nell’utilizzare i proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni? A meno che nella vostra risposta dell’anno scorso intendevate dire che i proventi da cessione possono essere utilizzati indistintamente per spese correnti o per spese in conto capitale e in entrambi i casi vi è sempre e comunque il vincolo del patto di stabilità … se è così, vi chiedo gentile conferma.
2) l’art. 1, comma 609, e l’art. 3-bis, comma 4-bis, sopra citati, riguardano società che svolgono “servizi pubblici locali”. Secondo voi, qualora un Comune decidesse di cedere le partecipazioni in una società che NON svolge un servizio pubblico locale, i relativi proventi e le spese in conto capitale godrebbero della stessa agevolazione (esclusione dal patto di stabilità) prevista per le società di “servizio pubblico locale”? Cioè, non è chiaro se questa agevolazione debba rivolgersi esclusivamente alla dismissione delle SPL o a tutte le società partecipate indipendentemente dall’attività svolta. Secondo la Circolare Federutility n. 4326/AG del 13/01/2015, il comma 4-bis riguarda l’alienazione di qualsiasi partecipazione, anche non SPL, ma non ho trovato riscontro da altre parti.

Vi ringrazio per la Vostra attenzione.
stefano pagliarin
 
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