RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda RMonti » 27/09/2019, 18:25

ROMEO14 ha scritto:
RMonti ha scritto:Consiglio.


E' obbligatoria?
Nella determinazione fac simile della Cassa l'Adesione la frase che richiama l'adesione è inserita tra parentesi,
[VISTO che con provvedimento di ……. n. … del …. è stata approvata l’adesione all’operazione di rinegoziazione]


quindi mi par di capire come "eventuale".

Una deliberazione di Consiglio che autorizza la rinegoziazione direi che è il "minimo sindacale".

Non vedo come la giunta, e tantomeno il dirigente possa, di sua sponte, autorizzare tale operazione

Considerato che si tratta di mutui (articolo 42, comma 2, lettera h) del T.U.) e che con la rinegoziazione si "allunga" la vita dei mutui e, quindi, si vanno ad impegnare bilanci futuri, la competenza è del Consiglio (articolo 42, comma 2, lettera i), del TU).

Poi con determina si procederà alla parte gestionale dell'operazione. Come succede d'altra parte per l'accensione di mutui ordinari con la Cassa DD.PP.
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda mannie » 27/09/2019, 18:37

per fare luce in questo porto delle nebbie ci vediamo presto su....

webinar di ifel

Debito enti locali:
al via la rinegoziazione mutui Mef gestiti da Cdp
Mercoledì 2 ottobre - ore 11:30 - 13:00

buon fine settimana
:oops:
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda ROMEO14 » 27/09/2019, 21:14

RMonti ha scritto:
ROMEO14 ha scritto:
RMonti ha scritto:Consiglio.


E' obbligatoria?
Nella determinazione fac simile della Cassa l'Adesione la frase che richiama l'adesione è inserita tra parentesi,
[VISTO che con provvedimento di ……. n. … del …. è stata approvata l’adesione all’operazione di rinegoziazione]


quindi mi par di capire come "eventuale".

Una deliberazione di Consiglio che autorizza la rinegoziazione direi che è il "minimo sindacale".

Non vedo come la giunta, e tantomeno il dirigente possa, di sua sponte, autorizzare tale operazione

Considerato che si tratta di mutui (articolo 42, comma 2, lettera h) del T.U.) e che con la rinegoziazione si "allunga" la vita dei mutui e, quindi, si vanno ad impegnare bilanci futuri, la competenza è del Consiglio (articolo 42, comma 2, lettera i), del TU).

Poi con determina si procederà alla parte gestionale dell'operazione. Come succede d'altra parte per l'accensione di mutui ordinari con la Cassa DD.PP.



Non so se stiamo parlando della stessa rinegoziazione ( D.M. 30 Agosto) ma la durata rimane uguale, cambia solo in tasso che va al 0,97%
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda michelefeo » 28/09/2019, 9:34

Con la rinegoziazione mutui CDP 2019 non si allunga la durata dell'ammortamento ma si vanno a ridurre i tassi di interesse, per esempio nel mio ente passerebbero da una una media del 5,40% all' 1,3%, penso che in questo caso non si debba per forza andare in consiglio Comunale in quanto il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha tutti i poteri per far ridurre la spesa dell'Ente, voi cosa ne pensate, io lunedì provvedo a fare direttamente la determinazione.
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda ROMEO14 » 28/09/2019, 9:40

michelefeo ha scritto:Con la rinegoziazione mutui CDP 2019 non si allunga la durata dell'ammortamento ma si vanno a ridurre i tassi di interesse, per esempio nel mio ente passerebbero da una una media del 5,40% all' 1,3%, penso che in questo caso non si debba per forza andare in consiglio Comunale in quanto il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha tutti i poteri per far ridurre la spesa dell'Ente, voi cosa ne pensate, io lunedì provvedo a fare direttamente la determinazione.



Ho inviato mail alla Cassa Dd.PP. sentiamo cosa rispondono.
In effetti la cassa nei comunicati non chiede la delibera di adesione.
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda RMonti » 30/09/2019, 12:25

Fonte: Quotidiano Enti locali & PA

Comuni, Province e Città metropolitane sono alle prese con la possibile rinegoziazione dei mutui che presentino le caratteristiche indicate al comma 962, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (manovra di bilancio 2019).

In seguito all'emanazione del Dm Economia e finanze del 30 agosto 2019, infatti, la Cassa depositi e prestiti spa ha aperto la finestra temporale, che va dal 25 settembre al 23 ottobre 2019, entro cui gli enti interessati potranno aderire alla rinegoziazione che, rispetto alle edizioni precedenti, ha caratteristiche del tutto nuove.

Va rilevato, infatti, che normalmente con l'operazione di rinegoziazione, gli enti provvedono ad allungare la durata residua dei prestiti contratti, beneficiando di una riduzione del tasso di interesse applicato e, conseguentemente, delle rate dovute, grazie alla maggiore spalmatura nel tempo del capitale residuo da rimborsare.

La legge impone di raggiungere l'obiettivo dell'invarianza o della riduzione del valore attuale dei flussi futuri e questo aspetto va verificato dal Consiglio comunale, in sede di esame della proposta di delibera.

Tasso ridotto senza allungare l'ammortamento

Con questa nuova tipologia di rinegoziazione, invece, gli enti locali beneficeranno di una riduzione del tasso di interesse fisso, determinato sulla base delle quotazioni dei buoni del tesoro pluriennali e delle relative rate dei mutui, senza però che vi sia un allungamento del periodo di ammortamento. Tenuto conto, quindi, che il nuovo tasso di interesse sarà inferiore rispetto a quello originario, ciò consentirà la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali.

Dati questi aspetti che caratterizzano la nuova operazione autorizzata dal Decreto 30 agosto 2019, è possibile svolgere questi approfondimenti:

1) Organo competente ad approvare il provvedimento di rinegoziazione
In considerazione del fatto che l'operazione non provoca né un incremento delle passività complessive, né un allungamento del periodo di ammortamento, viene da chiedersi se la competenza a deliberare rimanga in capo all'organo consiliare, in quanto l'articolo 42 del Tuel non contempla tale operazione.

Si ritiene che possa considerarsi ammissibile attribuire alla giunta comunale la competenza di assegnare l'obiettivo di rinegoziare, in sede di Peg, al responsabile finanziario, tenuto a perfezionare l'operazione con propria determinazione.

Del resto la Cassa depositi e prestiti nello schema di contratto richiede unicamente l'indicazione della determina a contrarre.

Ovviamente il Consiglio comunale interverrà a redistribuire le economie registrate, provvedendo a variare gli stanziamenti di bilancio. Ma con quale destinazione?

2) La destinazione delle economie di spesa
I risparmi derivanti dall'operazione non derivano da un allungamento del periodo di ammortamento, ma da una mera riduzione del tasso di interesse che comporterà un risparmio di spesa corrente durevole nel tempo.

A questo punto, risulta ancora applicabile l'obbligo di destinare i benefici della rinegoziazione a spesa di investimento (che decorrerà dal 2021, stante quanto previsto dall'articolo 1, comma 867, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Circolare n. 1283/2015 Cassa Depositi e prestiti e nota congiunta Anci/Cdp Prot. n. 82/SG/VN/ml dell'11 maggio 2015)?

Trattandosi di una formula del tutto inedita rispetto al passato, in cui non viene adottato il principio dell'equivalenza finanziaria nella determinazione del tasso di interesse applicato ai prestiti rinegoziati, si ritiene che la norma sopra citata non debba avere effetto, in quanto le economie registrate non produrrebbero, in alcun modo, ripercussioni negative sulle ultime annualità, dove, normalmente, si scaricano gli effetti del differimento o anticipo della nuova scadenza del piano di ammortamento.
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda AsproMonte » 07/10/2019, 12:29

Leggo che basti una delibera di Giunta per l'adesione alla rinegoziazione :shock: :shock: :shock:
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2019

Messaggioda Fabri G » 07/10/2019, 16:18

Salve a tutti

Visto che questa operazione mi pare stranamente ed universalmente vantaggiosa, visto che si ha una riduzione delle rate dei mutui coinvolti, mi domandavo se non vi fosse qualche onere nascosto, considerato anche che al punto (k) delle premesse riportate nello Schema di contratto allegato al decreto MEF del 30/08/2019, è riportato quanto segue:

"l’Ente dichiara di rispettare tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili alla Rinegoziazione e, in particolare, di aver previsto la copertura dei connessi oneri;".

Magari si riferisce al fatto che gli stanziamenti per rimborso prestiti vanno aumentati, pur se a fronte di una riduzione di quote interessi maggiore in valore assoluto. Però non ne sarei sicuro.

Cosa ne pensate? La mia è un'apprensività eccessiva o c'è qualcosa di realmente non chiaro?

Grazie per le risposte.
Fabri G
 
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