Scioglimento consiglio

Scioglimento consiglio

Messaggioda pola » 28/08/2015, 13:29

È escluso lo scioglimento del Comune anche se il Consiglio prima di approvare la delibera con il rendiconto di gestione ha lasciato scadere non soltanto il d-day fissato dalla legge ma anche i 20 giorni prescritti dalla diffida a provvedere notificatagli dal prefetto. E ciò perché sia il termine fissato dal testo unico degli enti locali sia quello indicato dall'ufficio territoriale del governo hanno natura ordinatoria e non perentoria: se l'assemblea sfora i tempi, quindi, l'iter per il commissariamento dell'ente non scatta comunque. È quanto emerge dalla sentenza 1785/15, pubblicata dalla prima sezione del Tar Campania.

Funzione e accelerazione. Inutile affannarsi con maratone notturne in aula per approvare il rendiconto di gestione. In un Comune del Sannio al 30 giugno 2014 c'è solo lo schema del rendiconto approvato dalla Giunta (per l'annualità 2013 la scadenza di fine aprile era stata posticipata). Il 3 luglio un decreto della prefettura diffida il Consiglio ad approvare il documento contabile entro venti giorni, altrimenti sarebbe scattata la procedura con cui l'ufficio del governo si sostituisce all'ente locale: la notifica del provvedimento a tutti i consiglieri si perfeziona soltanto l'8 luglio e dunque il termine spira inutilmente il 28, mentre il Consiglio riesce a votare la delibera il 31 dopo il deposito di tutta la documentazione. L'opposizione impugna il silenzio rifiuto della prefettura, che tuttavia risulta legittimo.

La difesa nota che sarebbe del tutto illogico indicare un ulteriore termine ordinatorio oltre a quello fissato dall'articolo 227 Tuel. In realtà, scrivono i giudici, con l'inerzia del Consiglio entra in scena l'ufficio del Governo che ha una funzione «sollecitatoria»: il testo unico degli enti locali non parla di approvazione «entro e non oltre», mentre l'intervento sostitutivo del prefetto è esigibile fintanto che non sia intervenuta la delibera di Consiglio di approvazione del rendiconto, anche oltre il termine assegnato nella diffida della stesso Utg; lo scioglimento, insomma, scatta solo per gli inadempienti. Spese compensate per la novità della questione.

Fonte: Italia Oggi

:shock: .... :?
pola
 
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