Andrea74 ha scritto:Questione interessante.
Credo che ci sia una distinzione, seppur lieve, fra esigibilità del credito ed esigibilità del pagamento.
Una volta effettuata regolarmente la prestazione, il credito diventa esigibile (il creditore non ha ostacoli alla pretesa della controprestazione, cioè del pagamento del prezzo convenuto).
Il fatto che ci siano condizioni contrattuali che differiscono il pagamento ad un momento successivo comportano di fatto una "sospensione" nell'esecuzione della controprestazione, ma non influiscono sui diritti del creditore. Analogamente in caso di impossibilità ad effettuare il pagamento per DURC irregolare o per esito negativo della verifica di regolarità dei pagamenti contributivi e fiscali.
Quindi, a mio parere: esigibilità e impegno imputato all'anno X.
manuela1965 ha scritto:Andrea74 ha scritto:Questione interessante.
Credo che ci sia una distinzione, seppur lieve, fra esigibilità del credito ed esigibilità del pagamento.
Una volta effettuata regolarmente la prestazione, il credito diventa esigibile (il creditore non ha ostacoli alla pretesa della controprestazione, cioè del pagamento del prezzo convenuto).
Il fatto che ci siano condizioni contrattuali che differiscono il pagamento ad un momento successivo comportano di fatto una "sospensione" nell'esecuzione della controprestazione, ma non influiscono sui diritti del creditore. Analogamente in caso di impossibilità ad effettuare il pagamento per DURC irregolare o per esito negativo della verifica di regolarità dei pagamenti contributivi e fiscali.
Quindi, a mio parere: esigibilità e impegno imputato all'anno X.
ma materialmente come si fa a registrare un impegno nel 2015 e imputarlo al 2016?
sacher ha scritto:manuela1965 ha scritto:Andrea74 ha scritto:Questione interessante.
Credo che ci sia una distinzione, seppur lieve, fra esigibilità del credito ed esigibilità del pagamento.
Una volta effettuata regolarmente la prestazione, il credito diventa esigibile (il creditore non ha ostacoli alla pretesa della controprestazione, cioè del pagamento del prezzo convenuto).
Il fatto che ci siano condizioni contrattuali che differiscono il pagamento ad un momento successivo comportano di fatto una "sospensione" nell'esecuzione della controprestazione, ma non influiscono sui diritti del creditore. Analogamente in caso di impossibilità ad effettuare il pagamento per DURC irregolare o per esito negativo della verifica di regolarità dei pagamenti contributivi e fiscali.
Quindi, a mio parere: esigibilità e impegno imputato all'anno X.
ma materialmente come si fa a registrare un impegno nel 2015 e imputarlo al 2016?
dipende dal tuo gestionale. cmq è del tutto simile agli impegni pluriennali: indichi l'esercizio nel quale assumi l'atto di impegno, poi nel dettaglio specifichi a quali esercizi imputare le quote