da ullifa » 16/09/2015, 16:06
a mio avviso essendo un rimborso di somme anticipate ne ducr ne cig ne tracciaiblità.
risporto estratto avcp
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
4.13 Risarcimenti ed indennizzi
I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti
danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità,
stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale
tra appaltante ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere
equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.
Le medesime considerazioni valgono per le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei
danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o
da enti aggiudicatori: anche in tal caso, difetta il requisito soggettivo richiesto dal comma 1
dell’art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono
annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.
Detti indennizzi, pertanto, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento,
senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermirestando i limiti legali all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.