da capinera61 » 05/10/2015, 10:37
Riporto quanto comunicatomi dal Ministero sul quesito che ho girato anche a Loro..................
potrebbe esser eutile ad altri colleghi che hanno la mia stessa casistica.................
si rappresenta preliminarmente che l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell’anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
Inoltre, l’articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che la predetta sanzione di cui alla lettera a), da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
Ciò premesso, poiché la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, rideterminata ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2015, ammonta a 74.800 euro e la riduzione per la spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014 ammonta a 129.522 euro, codesto ente, fermo restando le rimanenti sanzioni, non è assoggettato nell’anno 2015 alla sanzione di cui alla citata lettera a) per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014.