Mepa 2016

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Messaggioda geofa » 17/10/2015, 11:48

Dalla lettura della bozza della legge di stabilità 2016 si prende atto con piacere che l'obbligo di far ricorso obbligatoriamente al Mepa sussiste solamente per importi superiori a 1000,00€.
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Re: Mepa 2016

Messaggioda Murazzo Vincenzo » 22/10/2015, 10:19

Era ora.....ora tutto quadra. Ho fatto modificare da poco il mio regolamento economato con limite di spesa ad Euro 999,99. :D.
Io mio è un comune di 1700 anime, e onestamente il dover ricorrere obbligatoriamente alle centrali di committenza e al MEPA era altamente penalizzante. Se la bozza di legge di stabilità va in porto con le medifiche di cui si parla abbiamo fatto un grosso passo avanti.
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Re: Mepa 2016

Messaggioda geofa » 22/10/2015, 10:41

Il problema potrebbe essere che comunque non ci sia l'obbligo del MEPA ma solamente della Centrale unica di Committenza.
Risultato:
- obbligo sopra i 1000,00 di utilizzare MEPA
- sotto i 1000,00€ obbligo della centrale o in alternativa MEPA.
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Re: Mepa 2016

Messaggioda lucio guerra » 25/10/2015, 16:30

tale disposizione (franchigia 1.000 euro) sembra riferita a :

- AMMINISTRAZIONI STATALI CENTRALI E PERIFERICHE
(All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )

- ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

non riguarda quindi, a mio avviso, almeno nel testo attuale,LE AMMINISTRAZIONI/ENTI LOCALI

Una importante disposizione è contenuta nel testo della legge di stabilità (art.28 comma 7) ; viene eliminato il limite dei 10.000 abitanti per procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori.

e quindi il nuovo testo sarebbe :

- i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)

Quindi se dovesse essere confermata tale disposizione nel testo che sarà approvato da camera e senato, a far data dal 1 gennaio 2016, tutti i comuni potranno procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, senza ricorrere quindi obbligatoriamente alle centrali di committenza.

Inoltra la legge di stabilità “premette”, tra l’altro, che - FERMI RESTANDO:

- l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)

Pertanto dalla combinata lettura delle norme e della Determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015, sembra possibile operare direttamente fino a 40.000 e con le procedure previste dall’art.125 del codice contratti e dal regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, senza obbligo specifico del mercato elettronico entro tale soglia, ma utilizzandone obbligatoriamente i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

“estratto determina ANAC ……..Ci si riferisce alla previsione dell’art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014 che, di fatto, corrisponde all’eccezione, precedentemente, posta dal riferimento al secondo periodo dei commi 8 e 11 dell’art. 125 del Codice: acquisti inferiori a 40.000 euro nei lavori e nei servizi.
Del resto, diversamente opinando, l’eccezione posta agli acquisti inferiori all’importo da ultimo richiamato, non avrebbe ragione d’essere”
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Re: Mepa 2016

Messaggioda geofa » 04/01/2016, 14:34

Visto che la legge di stabilità é stata approvata quali novità ritenete applicarsi per gli acquisti?
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Re: Mepa 2016

Messaggioda situation » 04/01/2016, 15:39

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Re: Mepa 2016

Messaggioda Raggio84 » 05/01/2016, 11:40

Buondì a tutti i colleghi
dal testo della legge stabilità sembra che non può essere l' "articolo" 28.

http://servizi.unione.catrianerone.pu.i ... 0-2016.pdf

sebbene sia citato invece proprio l'art. 28 nella scheda di lettura del Senato che avevo suggerito in un'altro post
http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer ... 942130.pdf

Qualcuno sa quale comma dei 900 e passa che costituiscono la legge di stabilità per il 2016 ha eliminato il limite dei 10.000 abitanti?
Grazie a tutti
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Re: Mepa 2016

Messaggioda Mimì » 05/01/2016, 12:31

Viene restituita ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 ab. la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, senza l'obbligo di ricorrere alle forme aggregate
Art. 1, comma 501, lettera b)
Per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1.000 euro non è più obbligatorio ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionali
Art. 1, commi 502 e 503
Gli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip sono estesi anche alle attività di manutenzione
Art. 1, comma 504
Mimì
 
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Re: Mepa 2016

Messaggioda Raggio84 » 05/01/2016, 12:55

Grazie Mimì
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Re: Mepa 2016

Messaggioda ecomepro » 20/01/2016, 10:59

DAL 1° GENNAIO 2016 NON È PIÙ OBBLIGATORIO RICORRERE
AL MEPA O ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI
PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE
INFERIORE A 1.000 EURO (Art. 1, comma 502 e 503)
La Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, infatti ha stabilito che i prodotti
e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure.

Che io sappia riguarda solo la tipologia di cui sopra. Il materiale di consumo va acquistato ricorrendo al Mepa.
In più, se non erro, dovrebbe essere obbligatorio, ma di questo devo accertarmene, acquistare prodotti verdi.
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