Emendamenti approvati Art. 4 - Legge Stabilità 2016

Emendamenti approvati Art. 4 - Legge Stabilità 2016

Messaggioda lucio guerra » 18/11/2015, 15:23

EMENDAMENTI APPROVATI/PRESENTATI IN COMMISSIONE AL SENATO LEGGE DI STABILITA’ 2016 AL 17-11-2015

4.2000 (testo 2)
LE RELATRICI

All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
«Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare" fino a "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

Comma 2 … (stralcio) L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (GENITORI-FIGLI - COMODATARI: CHI RICEVE BENI IN COMODATO) che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il COMODANTE (CHI CONCEDE IL PROPRIO BENE IN COMODATO) abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

4.2100
LE RELATRICI


Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,74 milioni di euro annui».

Comma 2 … (stralcio) L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE LEGGE STABILITA’ 2016 SENATO, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"».

4.2200
LE RELATRICI


Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
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Re: Emendamenti approvati Art. 4 - Legge Stabilità 2016

Messaggioda lucio guerra » 18/11/2015, 18:00

non si comprende sinceramente il senso della disposizione

leggo dagli interventi della relatrice che :

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi l'emendamento 4.2000, volto a prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito agli ascendenti ovvero ai discendenti in linea retta, qualora l'immobile in questione sia l'unico posseduto dal comodante, a tutela, in particolare, di coloro che intendono cedere ai figli la propria unica abitazione.

quindi :

- il Comodante (CHI CONCEDE IL PROPRIO BENE IN COMODATO) : per esempio i Genitori :

a) non devono possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia.
b) abbiano adibito tale immobile, nel 2015, come abitazione principale

- il Comodatario ( CHI RICEVE BENI IN COMODATO) per esempio il Figlio

a) non deve possedere altro immobile ad uso abitativo in Italia
b) il contratto di comodato sia registrato
c) deve destinare l'immobile ad abitazione principale

quindi, come già indicato da Paolo, la sintesi è questa :

- I Genitori lasciano l'unica abitazione che hanno al figlio e vanno in affitto ...................... ma non avrebbero comunque pagato la TASI perchè era comunque la loro abitazione principale già nel 2015

- Il Figlio che prima stava in affitto, adesso va nell'abitazione che era dei genitori

Quindi la TASI non l'avrebbe versata comunque nessuno per quell'immobile, ma adesso l'affitto lo pagano i genitori e non lo paga più il figlio ......... e magari dovevano aggiungere che saranno regolate a parte le spese di trasloco

....secondo me chi pensa queste cose dovrebbe recarsi da un medico con molta molta urgenza.....................
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Re: Emendamenti approvati Art. 4 - Legge Stabilità 2016

Messaggioda mcmurtry » 18/11/2015, 20:46

Gli emendamenti riportati sono tali da causare minori introiti a titolo IMU....non lo chiedo neanche ma il tutto sarà ovviamente a carico dei comuni...
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