da iadon » 30/01/2015, 16:36
In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le agevolazioni Imu per l'abitazione principale occorre richiedere quanto prima l'accatastamento unitario. Altrimenti, una delle due sarà considerata come seconda abitazione e assoggettata a imposizione con l'aliquota ordinaria. Il vantaggio dell'applicazione dell'aliquota ridotta compensa ampiamente, quasi sempre, l'incremento della rendita. Si tratta di una conseguenza della diversa nozione di abitazione principale rispetto a quella valevole ai fini dell'Ici.
Nell'ambito del vecchio tributo comunale, la definizione di abitazione principale (articolo 8 del Dlgs 504/92) non faceva riferimento al numero delle unità immobiliari ma unicamente alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La Cassazione ha interpretato la norma dell'Ici nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria dei fabbricati, a prescindere dalle modalità di accatastamento degli stessi. In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, adibiti entrambi a dimora abituale della famiglia. Ma le cose sono diverse nell'Imu.
NoRmative differenti tra ICI ed IMU
La previsione dell'articolo 13 del Dl 201/2011 dispone infatti che l'abitazione principale è costituita dall'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, in cui il contribuente risiede e dimora. In questo caso, vi è quindi un preciso riferimento alle modalità di accatastamento del fabbricato. Come conferma la circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento delle politiche fiscali, la diversa formulazione è stata pensata proprio per superare il sopra citato orientamento della Corte di Cassazione.
Ne deriva che un contribuente che possiede due fabbricati contigui, con distinta iscrizione in catasto, dovrà chiederne la fusione al competente Ufficio del Territorio. In caso contrario, solo uno dei due appartamenti, a scelta del contribuente, sarà soggetto all'aliquota ridotta di legge del 4 per mille, mentre l'altro ricadrà nella più elevata aliquota ordinaria deliberata dal comune. A tale scopo, si ritiene possa essere sufficiente anche l'accatastamento unitario ai fini fiscali. Si tratta di una modalità prevista quando la fusione delle due unità non è possibile per la distinta titolarità delle stesse.
In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le agevolazioni Imu per l'abitazione principale occorre richiedere quanto prima l'accatastamento unitario. Altrimenti, una delle due sarà considerata come seconda abitazione e assoggettata a imposizione con l'aliquota ordinaria. Il vantaggio dell'applicazione dell'aliquota ridotta compensa ampiamente, quasi sempre, l'incremento della rendita. Si tratta di una conseguenza della diversa nozione di abitazione principale rispetto a quella valevole ai fini dell'Ici.
Nell'ambito del vecchio tributo comunale, la definizione di abitazione principale (articolo 8 del Dlgs 504/92) non faceva riferimento al numero delle unità immobiliari ma unicamente alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La Cassazione ha interpretato la norma dell'Ici nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria dei fabbricati, a prescindere dalle modalità di accatastamento degli stessi. In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, adibiti entrambi a dimora abituale della famiglia. Ma le cose sono diverse nell'Imu.
La previsione dell'articolo 13 del Dl 201/2011 dispone infatti che l'abitazione principale è costituita dall'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, in cui il contribuente risiede e dimora. In questo caso, vi è quindi un preciso riferimento alle modalità di accatastamento del fabbricato. Come conferma la circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento delle politiche fiscali, la diversa formulazione è stata pensata proprio per superare il sopra citato orientamento della Corte di Cassazione.
Ne deriva che un contribuente che possiede due fabbricati contigui, con distinta iscrizione in catasto, dovrà chiederne la fusione al competente Ufficio del Territorio. In caso contrario, solo uno dei due appartamenti, a scelta del contribuente, sarà soggetto all'aliquota ridotta di legge del 4 per mille, mentre l'altro ricadrà nella più elevata aliquota ordinaria deliberata dal comune. A tale scopo, si ritiene possa essere sufficiente anche l'accatastamento unitario ai fini fiscali. Si tratta di una modalità prevista quando la fusione delle due unità non è possibile per la distinta titolarità delle stesse.