Ricorso avviso accertamento ICI emesso nel 2015

Ricorso avviso accertamento ICI emesso nel 2015

Messaggioda Novello Ragioneria » 22/06/2016, 17:18

Per la prima volta sono alle prese con un ricorso :?

Ho emesso ad ottobre 2015 un avviso di accertamento i cui termini per il ricorso sono scaduti a dicembre 2015 (quindi tutto in epoca pre mediazione), il contribuente ha presentato ricorso al Comune nei termini e da allora non ho avuto più notizie di nessun genere, devo aspettare la convocazione della Commissione Tributaria Provinciale o devo comunque attivarmi io, posto che non ho prova che il contribuente abbia poi spedito al ricorso alla Commissione Tributaria? :?
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Re: Ricorso avviso accertamento ICI emesso nel 2015

Messaggioda lucio guerra » 22/06/2016, 17:20

puoi contattare la ctp competente per avere informazioni se il contribuente si è costituito in giudizio
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Re: Ricorso avviso accertamento ICI emesso nel 2015

Messaggioda Novello Ragioneria » 22/06/2016, 17:22

Questo lo immaginavo ma devo comunque dire qualcosa alla CTP e costituirmi anch'io in giudizio senza che debba aspettare una convocazione?

Magari la domanda sembrerà banale ma (per fortuna non avendone mai avuti) sono totalmente ignorante in materia

:?
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Re: Ricorso avviso accertamento ICI emesso nel 2015

Messaggioda lucio guerra » 22/06/2016, 17:24

DETTEGLIO DEL PROCEDIMENTO

1) A seguito di notifica dell’Avviso di Accertamento d’Imposta al contribuente da parte del Comune, il contribuente ha a disposizione 60 gg (dalla data di notifica) per depositare il ricorso presso il Comune.

2) A seguito del deposito in Comune del ricorso il contribuente ha a disposizione 30 gg (dalla data di deposito presso Comune) per Costituirsi in Giudizio e depositare il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP), versando, tra l’altro, il Contributo Unificato, nelle seguenti modalità :

Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso è dovuto il contributo unificato, che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo.

Contributo unificato tributario

Il contributo in sostanza è una tassa da pagare per avviare un processo. In seguito alle modifiche introdotte con il decreto legge n. 98 del 2011, tale contributo è stato esteso anche al processo tributario e come tale il cittadino/contribuente che ritiene illegittima una cartella esattoriale può fare opposizione presentando ricorso tributario, pagando il contributo unificato.
L’importo del contributo, è bene sottolinearlo, varia a seconda del valore della lite, e solo quando questo valore non sia determinabile, viene applicato un importo forfetario del contributo pari a 120 euro.

Tabella contributo unificato

Quando si presenta il ricorso tributario, il contributo unificato ha importi diversi a seconda del valore della lite , come si vede di seguito.

- Controversie di valore fino a 2.583,28 euro
valore contributo di 30 euro
- Controversie di valore superiore a 2.583,28 euro e fino a 5.000 euro
valore contributo di 60 euro
- Controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino ad euro 25.000 euro
valore contributo fino a 120 euro
- Controversie di valore superiore a 25mila euro e fino a 75mila euro
valore contributo di 250 euro
- Controversie di valore superiore a 75mila euro e fino a 200mila
valore contributo di 500 euro
- Controversie di valore superiore a 200mila euro
valore contributo di 1.500 euro

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato in tre diverse modalità:

- Usando l’apposito bollettino postale presso gli uffici postali;
- Usando il modello F23presso le banche;
- Usando il modello per la comunicazione presso le tabaccherie.

3) Il comune, per costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato dal contribuente ha a disposizione 60 gg dalla data di deposito ricorso presso il comune (N.B. è quindi opportuno verificare se il contribuente a seguito di deposito del ricorso presso il Comune, ha regolarmente depositato il ricorso, con costituzione in giudizio, presso CTP (entro 30 gg dalla data di deposito presso il comune)

4) Cosa deve preparare e presentare il Comune per la costituzione in giudizio :

A) Deliberazione di Giunta Municipale con la quale si stabilisce :

- Di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di ____________ in seguito al ricorso presentato dal/la Sig/ra __________________, C.F. ____________________, contro gli avvisi di accertamento I.C.I. n.ri __________________ notificati in data ________________ emessi dall’ufficio tributi del Comune di ____________;

- Di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente, ai sensi dell’art. 11, terzo comma del D.Lgs. 546/92 a costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di ______________ in seguito al ricorso presentato dal/la Sig/ra ________________________, C.F. ____________________, contro gli avvisi di accertamento I.C.I. n.ri notificati in data _______________ emessi dall’ufficio tributi del Comune di __________;

- Di autorizzare il Sindaco a delegare ___________________________, funzionario responsabile dell’imposta, per la rappresentanza in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di _____________________;

B) Predisposizione delle “Controdeduzioni” per la Costituzione in Giudizio contenente le motivazioni di contestazione del ricorso del contribuente, da parte del responsabile dell’imposta

C) Depositare “DI PERSONA” presso la Commissione Tributaria Provinciale (Il Sindaco delega il responsabile di Servizio al deposito della costituzione in giudizio)
N.B. allegare delibera costituzione in giudizio contenente la delega al funzionario responsabile dell’imposta, per la rappresentanza in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro

Documentazione da depositare presso la CTP da parte del Comune :

a) comunicazione di deposito della costituzione in giudizio
b) n. 4 copie della costituzione in giudizio (controdeduzioni contenenti le motivazioni di
contestazione del ricorso del contribuente)
c) copia delle delibera di costituzione in giudizio con delega al responsabile dell’imposta
d) altri eventuali allegati

N.B. non sono dovute spese, versamenti, bolli o contributo unificato da parte del comune, qualora la costituzione in giudizio sia successiva a quella del contribuente
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