La data utile per il versamento dell’IMU sui terreni agricoli si sta avvicinando, è stato infatti identificato nel giorno 10 febbraio p.v. il termine per il pagamento, ed ecco che il dipartimento delle Finanze dirama una Risuluzione, la 2/DF/2015 (http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/RIS_2_del_3_febbraio_2015_Confagricoltura_terreni_agricoli.pdf), con la quale tenta di fare chiarezza su alcuni punti nebulosi della faccenda.
1) A meno che il Comune non abbia deliberato un’aliquota specifica per i terreni è da considerarsi quella standard del 7,6 per mille.
2) In merito ai terreni ubicati nei Comuni “parzialmente montani” è stato chiarito come l’esenzione dal pagamento dipende dalle caratteristiche del proprietario del terreno, deve quindi essere egli stesso coltivatore o imprenditore agricolo, a nulla importa se il fondo viene concesso in uso a un soggetto avente i requisiti qualora questi manchino al proprietario.
Confermato il metodo di calcolo, si parte quindi sempre dalla base imponibile, che si ottiene dal reddito domenicale rivalutato del 25% moltiplicato per 135, che è il coefficiente dei terreni per i Comuni in cui si paga l’Imu, o 75, coefficiente valido per i soli imprenditori agricoli o cd.
Fonte: Studio Sigaudo