da lucio guerra » 28/04/2015, 10:29
mi sembra che la norma sia chiara anche in questo senso
PER IL 2012
E’ IL COMMA 11 ART. 13 - D.L. N. 201/2011 CHE PREVEDE :
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
N.B. NEL 2012 ERA VIGENTE LA RISERVA A FAVORE DELLO STATO DEL 3,8 PER MILLE CON CODICI TRIBUTO 3915 – 3917 – 3919
COMMA 11. ABROGATO dalla legge di stabilità 2013 - LEGGE 24.12.2012 N.228 : E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17.
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
DAL 2013
LO STATO SI È RISERVATO IL SOLO GETTITO PER CATEGORIA “D” AL 7,6 PER MILLE, E DI CONSEGUENZA HA DISPOSTO CHE :
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
N.B. DAL 2013 L’IMPOSTA È DI INTERA COMPETENZA COMUNALE, AD ECCEZIONE DEGLI IMMOBILI “D” AL 7,6 PER MILLE – CODICE TRIBUTO 3925, CON LA CONSEGUENZA CHE SONO DI INTERA COMPETENZA COMUNALE ANCHE LE RELATIVE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, INTERESSI E IL CONTENZIOSO, COMPRESA QUELLA PER IMMOBILI “D”COME PREVISTO DALLA NORMA SOPRA RICHIAMATA
ART. 1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N. 228 (LEGGE DI STABILITA 2013)
è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL N. 35/2013 (LEGGE DI CONVERSIONE 6 GIUGNO 2013, N. 64 ) - tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
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in merico alla riscossione degli accertamenti personalmente, come già scritto altre volte, ritengo più semplice un versamento con bollettico di C/C postale (ex ICI violazioni) senza problemi di ripartizione tra codici tributo diversi e soprattutto senza far incidere gli incassi a accertamento con codici tributo ordinari (imposta) su eventuali stime MEF