effettivo utilizzo utenze non domestiche

effettivo utilizzo utenze non domestiche

Messaggioda nic » 30/04/2016, 10:29

i campeggi devono pagare la tari tutto l'anno o solo per i mesi di effettiva attività? in quest'ultimo caso dovrebbe applicarsi la giornaliera se inferiore a 180g ?
nic
 
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Re: effettivo utilizzo utenze non domestiche

Messaggioda lucio guerra » 30/04/2016, 12:28

questa una buona regolamentazione


Tributo giornaliero di smaltimento e tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le
tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base
ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la
pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di
approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e
commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell’eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce
di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti.

6. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi
con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche, ovvero per l’Imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. 23/2011, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa
o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti
deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al
concessionario del servizio.

8. L’applicazione del tributo giornaliero sui rifiuti è estesa anche alle superfici operative dei campeggi
adibite a piazzole a verde, esclusivamente ove le stesse formino oggetto di uso temporaneo secondo
i criteri previsti dal presente articolo, con applicazione di una tariffa forfettaria, a copertura sia dei costi
fissi che dei costi variabili del servizio di igiene urbana, da determinarsi in base ai costi effettivi del
servizio, stabilita dal competente organo comunale per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola.

9. Al fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, il gestore del campeggio dovrà
provvedere a denunciare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno, il numero di giornate di occupazione poste in essere nell’anno precedente.

10.In mancanza di tale denuncia, ovvero in caso di presentazione di denuncia infedele, il Comune
procederà ad applicare a tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio la medesima
tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.

11.Al fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, in caso di riscossione del tributo dovuto
già in corso d’anno, il Comune provvederà ad applicare in via provvisoria per ogni anno d’imposta la
medesima imposizione applicata per l’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi dopo il 31
gennaio dell’anno successivo, a fronte della presentazione della eventuale denuncia da parte del
gestore del campeggio, ovvero del computo del tributo dovuto su tutte le superfici adibite a piazzole a
verde del campeggio a seguito dell’applicazione della medesima tariffa prevista per le aree scoperte
operative delle attività.
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Re: effettivo utilizzo utenze non domestiche

Messaggioda nic » 30/04/2016, 15:08

e per gli alberghi , bar, ristoranti con licenza stagionale ?
si applica il tributo annuale con riduzione per stagionalità o in base ai mesi effettivo utilizzo ?
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