da lucio guerra » 13/06/2016, 10:23
l'esenzione per ruralita' spetta non tanto al "soggetto" quanto all' oggetto.
I requisiti di esenzione rendono esente l'immobile che li soddisfa, indipendentemente se esso sia di piena proprieta' della persona che effettivamente svolge l'attivita', che ne possieda una quota, o che ne sia il semplice affittuario o ad altro titolo idoneo utilizzatore. Cosi' e' anche perche' naturalmente non tutti i fabbricati posseduti da un'imprenditore agricolo o da un coltivatore diretto sono esenti, ma solo quelli asserviti alla sua attivita'.
La normativa per gli anni passati e' contenuta nell'articolo 2 del DPR 139 del 1998 che recita
"Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: {etc}".
E' stata introdotta una modifica a questa normativa con la finanziaria 2008, all'articolo 42 bis del DL 159 del 2007, ma che comporta 'semplicemente' un'estensione dei criteri di classificazione anche ai fabbricati rurali strumentali
Quindi se i requisiti sono soddisfatti da almeno 1 dei comproprietari, il fabbricato e' esente anche per gli altri proprietari. .. in analogia.. tra l'altro alla finzione giuridica per le aree fabbricabili quali terreni agricoli.. partedo dalla quale si può arrivare alla seguende indicazione
....la persistenza della destinazione del fabbricato a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento/utilizzo per altrio scopi da parte degli altri comproprietari....