da lucio guerra » 31/01/2017, 13:56
è materia controversa, ma ....
Il prototipo di regolamento, messo a punto dal gruppo di lavoro costituito presso il Ministero Economia e Finanze, nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema”, prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.
Dalla lettura della disposizione regolamentare, autorevolmente suggerita ai Comuni, sembra che si possa non tenere conto della differenza, costruita dalla giurisprudenza, tra “oggettivamente inutilizzabile” e “soggettivamente inutilizzato”.
Sarebbe sufficiente che le unità immobiliari siano contemporaneamente prive di arredi e sprovviste di servizi pubblici a rete.
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particola
re uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
Note.
L’articolo si ricollega alla previsione, contenuta all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, di imponibilità delle superfici “suscettibili di produrre rifiuti urbani” e ricalca, al comma 1, la disciplina recata dall’art. 62, comma 2, del D. Lgs.n. 507 del 1993, proponendo a titolo esemplificativo le più diffuse ipotesi di esclusione, che il comune può adattare e integrare, in relazione alla specifica situazione locale. Si rimarca in particolare che:
la lettera a) prevede la non imponibilità delle abitazioni che risultino congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;