a Bologna hanno fatto un atto per dire che NON ROTTAMANO
http://www.sassuolo2000.it/2016/12/14/c ... n-rottama/Il Comune di Bologna ha deciso di non avvalersi della “definizione agevolata” dei debiti oggetto di riscossione diretta da parte dell’amministrazione secondo quanto stabilito dal Decreto fiscale diventato legge lo scorso 2 dicembre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali anche per i Comuni che non usufruiscono dei servizi di Equitalia che dava la possibilità di rateizzare il debito senza sanzioni e interessi di mora. A Bologna la riscossione è diretta dal 2012.
La decisione è contenuta in una delibera di giunta approvata nell’ultima riunione dove si specifica che, dopo un meditato approfondimento, il Comune di Bologna non ritiene opportuno esercitare questa facoltà perché rischia di provocare disparità verso i cittadini che hanno pagato puntualmente multe, tributi e i corrispettivi per i servizi a domanda individuale.
La giunta guidata da Virginio Merola sta portando avanti con efficacia ed efficienza l’attività di riscossione (anche coattiva) e introdurre questa forma per sanare le pendenze produrrebbe sicuramente effetti negativi, disincentivando i pagamenti. Un’altra delle motivazioni che ha portato l’amministrazione bolognese a non avvalersi della “definizione agevolata” è quella relativa alle ricadute operative legate all’introduzione di questa misura che rischiano di essere gravose dal punto di vista amministrativo e contrastare invece col principio della semplificazione amministrativa.
inRead“E’ una decisione che abbiamo preso con convinzione – dichiara il sindaco Virginio Merola – e crediamo in questo modo di lanciare un importante messaggio di equità per i nostri cittadini”.
Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
DELIBERAZIONE
n.344/2016 del 13/12/2016
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART.6-TER DEL D.L.193/16 (COSI' COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 225/16) PER I DEBITI OGGETTO DI RISCOSSIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE DI BOLOGNA
PG.N. 405786/2016
In pubblicazione dal 16/12/2016 al 30/12/2016
LA GIUNTA
Premesso che la legge n.25/2016 (pubblicata in G.U. n.282 del 02/12/2016) di conversione, con modificazioni, del D.L.193/16, ha disposto l'introduzione del seguente nuovo art.6-ter:
"Art. 6-ter. (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). - 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti."
Considerato che, alla luce della suddetta previsione normativa, i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate ivi elencate e, ove optino per esercitare tale facoltà, devono regolamentare modalità, termini e rateizzazione inerenti il procedimento di definizione agevolata;
Dato atto che questo Comune, dopo meditato approfondimento, non ritiene opportuno esercitare la suddetta facoltà. L'introduzione della misura in discorso, infatti, rischia di produrre disparità di trattamento in danno di chi abbia correttamente e tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, incrinando così quel rapporto di fiducia e di lealtà che in questi anni l'Amministrazione si è impegnata a costruire con i cittadini, anche con politiche tese alla promozione della legalità intesa come strumento di equità. Una politica di favore verso forme di condono rischia poi di produrre effetti negativi in un sistema -come quello del nostro Comune- in cui l'attività di riscossione (anche coattiva) sta conseguendo buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza. Per contro, in un simile contesto, agevolare chi non ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi di versamento potrebbe portare all'aberrante effetto di disincentivare i pagamenti, con conseguenti pesanti e sistematiche ricadute sul buon andamento stesso dell'attività di riscossione. Infatti, simili agevolazioni, per come concepite, si risolvono in blandi sconti che non sembrano poter sortire alcun realistico effetto teso a motivare a pagare chi, già oggi, non lo sta facendo, mentre si presentano fortemente disincentivanti per chi finora ha sempre continuato ad onorare i propri obblighi di versamento.
Inoltre, le ricadute operative legate all'introduzione di questa misura rischiano di essere eccessivamente gravose sotto il profilo amministrativo ed, in quanto tali, potenzialmente in contrasto con i principi di semplificazione e buon andamento dell'attività amministrativa (specie laddove sproporzionati ed ingiustificati rispetto agli interessi che- secondo la ratio della legge- detta misura mira a soddisfare).
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di prendere formalmente posizione al riguardo in modo tale da scoraggiare uno strumentale affidamento sulla possibilità di ricorrere ad una simile ipotesi di definizione agevolata, al fine di assicurare ai cittadini un'informazione chiara e preventiva ed a tutela del buon andamento delle procedure di riscossione;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto, l'art. 5 del Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;
A voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A
1. DI NON AVVALERSI, per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, della facoltà di introdurre il procedimento di definizione agevolata di cui all'art.6ter del D.L.193/16, convertito, con modificazioni, dalla L.225/2016, pubblicata nella G.U. n.282 del 02/12/2016;
Infine, con votazione separata, all'unanimità
D E L I B E R A
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.